Patteggiamento ricorso in Cassazione solo per vizi tipizzati dall’art 448 comma 2-bis (Cass. pen. Sez. V n. 2455 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei soli casi di vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure che investono la congruità della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze esorbitano da tali categorie e sono inammissibili. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con la succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e la verifica della congruità della pena patteggiata.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 giugno 2024, applicava al ricorrente la pena concordata di mesi nove di reclusione ed euro 140,00 di multa per il delitto di furto aggravato, pronunciando ai sensi dell’art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 69 cod. pen., ossia in ordine ai criteri di commisurazione della pena e al giudizio di comparazione tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso, muovendo dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. delimita tassativamente i motivi proponibili avverso la sentenza di patteggiamento.
Il Collegio rileva che le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali e che esorbitano dalle categorie di vizi legittimanti il ricorso. Il motivo è pertanto inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti.
La Corte richiama la giurisprudenza formatasi già prima dell’introduzione della norma, secondo cui, in caso di patteggiamento, l’accordo esonera l’accusa dall’onere della prova e la sentenza che lo recepisce è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006).
Nel caso concreto, il tribunale ha ritenuto congrua la pena in ragione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. ed ha adeguatamente motivato sull’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e all’aggravante della destrezza. Quanto alla pena, la Corte osserva che la base di un anno di reclusione è inferiore alla media edittale dell’art. 624, comma 1, cod. pen. e prossima al minimo, cosicché non è necessaria una specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015).
Infine, il giudizio di equivalenza e l’applicazione dell’art. 69, comma 4, cod. pen. sono corretti, poiché per la recidiva contestata non è consentita la prevalenza delle attenuanti. Il ricorso è dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro quattromila alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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