Esclusione della particolare tenuità per condotta armata in luogo affollato (Cass. pen. Sez. 7 n. 16431 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. La presenza di un soggetto all’interno di una sala scommesse affollata, in orario notturno, armato di un cacciavite, senza alcuna giustificazione, integra una condotta il cui disvalore è incompatibile con la particolare tenuità dell’offesa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato il ricorrente alla pena dell’ammenda di 400,00 euro per il reato di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, per essersi introdotto in una sala scommesse affollata, in orario notturno, armato di un cacciavite lungo 16 centimetri.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due doglianze. Con un unico atto di impugnazione, la difesa chiedeva il riesame del merito della vicenda processuale e invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, disattendendo entrambe le doglianze difensive. La Corte ha innanzitutto rilevato che le verifiche investigative svolte nell’immediatezza dei fatti dal personale della Questura erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell’imputato, il quale non aveva fornito alcuna giustificazione sulle ragioni per cui si trovava armato all’interno di un esercizio commerciale in orario notturno.
Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13682 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto non può risolversi in una mera sottrazione della condotta al minimo edittale, ma postula una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen.
Nel caso di specie, il disvalore della condotta e le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si era concretizzata non consentivano di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa. La presenza in una sala scommesse affollata, in orario notturno, con un cacciavite della lunghezza di 16 centimetri, senza alcuna giustificazione, integrava una condotta il cui disvalore risultava incompatibile con la causa di non punibilità invocata.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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