Mancata trasmissione al riesame senza inefficacia se integra la catena (Cass. pen. Sez. 2 n. 12564 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. consegue esclusivamente alla violazione della c.d. “catena di trasmissione” degli atti ab origine selezionati dal pubblico ministero e trasmessi al giudice per le indagini preliminari, non anche alla mancata trasmissione al tribunale del riesame dell’intero fascicolo delle indagini. La doglianza relativa all’utilizzazione di dichiarazioni assertivamente inutilizzabili è inammissibile se non dimostra l’incidenza della loro espunzione sulla c.d. “prova di resistenza”. La prova dichiarativa è utilizzabile quando la violazione riguardi regole non definitorie dello statuto del dichiarante. Integra il concorso in estorsione il contributo, anche successivo all’esecuzione materiale, funzionale a consolidarne il risultato, purché antecedente all’esaurimento della condotta.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla commissione del fatto da più persone riunite. La condotta contestata consisteva nell’avere l’indagato, quale portavoce del gruppo degli “avellinesi”, preteso dalle vittime che non rendessero dichiarazioni accusatorie e nell’essersi attivato per riscuotere ratei di provenienza estorsiva.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui l’omessa declaratoria di inefficacia della misura per mancata trasmissione al Tribunale di alcuni verbali di sommarie informazioni e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, nonché errori nella qualificazione del fatto e nel riconoscimento delle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha ribadito che l’obbligo di trasmissione ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen. concerne solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato a sostegno della richiesta di misura, non l’intero fascicolo. La sanzione di inefficacia ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. presuppone la violazione della “catena di trasmissione” tra gli artt. 291, comma 1, 309, comma 5, e 310, comma 9, cod. proc. pen., evenienza non dimostrata dalla difesa. Inoltre, la doglianza relativa alla mancata trasmissione di un verbale contenente un riconoscimento fotografico è stata ritenuta priva di specificità per non avere illustrato l’incidenza dell’eliminazione di tale elemento sulla “prova di resistenza”.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha distinto le violazioni delle regole che definiscono lo statuto della prova dichiarativa da quelle meramente accessorie, concludendo per l’infondatezza. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni sulle fatture false non avevano valore autoindiziante, essendo finalizzate ad occultare prestazioni usuraie e non ad evadere imposte, sicché il dichiarante non era da qualificare come “coinvolto nel fatto”.

Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui il favoreggiamento personale postula un reato già consumato, mentre nel caso di specie la condotta agevolativa si era inserita nella fase esecutiva di un’estorsione c.d. “progressiva”, non ancora esaurita, integrando così il concorso nel reato.

In relazione all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha enunciato i principi per cui non occorre la prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa, né l’appartenenza dell’agente ad essa, rilevando le modalità oggettive dell’azione idonee ad evocare la forza intimidatrice tipica. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale immune da vizi, avendo desunto l’aggravante da indici fattuali quali il sistematico richiamo al “nuovo clan Partenio”. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente l’aggravante delle più persone riunite per carenza di interesse processuale, non potendo l’eventuale esclusione incidere su an o quomodo della misura, stante la doppia presunzione derivante dal metodo mafioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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