Ricorso straordinario inammissibile se deduce errori valutativi e non materiali (Cass. pen. Sez. V n. 2459 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando denunci un errore percettivo o una svista materiale del giudice di legittimità, non già quando deduca un errore di valutazione o di interpretazione degli atti processuali, rimediabile con le impugnazioni ordinarie. La motivazione di un provvedimento non diventa per relationem sol perché analoga o coincidente con quella di altro procedimento: l’ordinamento non impone che le ragioni di decisioni relative a situazioni simili siano non coincidenti, e il generico rilievo del copia-incolla non integra di per sé una carenza logico-argomentativa. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, sotto l’apparente vizio di motivazione, chieda in realtà una rivalutazione della questione posta nel procedimento a monte.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui la Cassazione aveva rigettato il suo ricorso in materia esecutiva. La questione di fondo riguardava il rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, della richiesta di revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen., formulata sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 in tema di pericolosità generica.

Il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha censurato l’ordinanza perché motivata per relationem, essendo un “mero copia incolla” di altro provvedimento emesso in un procedimento parallelo; con il secondo ha dedotto un errore di diritto, sostenendo che i due provvedimenti identici evidenziassero un’omessa valutazione delle doglianze e una nullità assoluta del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto lo ha ritenuto manifestamente infondato: non è vero che l’ordinanza impugnata sia stata motivata per relationem, poiché in essa si argomenta in modo articolato la correttezza del rigetto della richiesta di revoca.

I giudici di legittimità hanno ricostruito il ragionamento dell’ordinanza: l’istanza del ricorrente avrebbe implicato la verifica non del contenuto della sentenza di condanna, ma della perdurante “base legale” del provvedimento presupposto dell’illecito, compito riservato al giudice della prevenzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159/2011, e non al giudice dell’esecuzione adito. Si è inoltre rilevato che il decreto di applicazione della misura si fondava su entrambe le fattispecie di pericolosità e che la condanna era intervenuta per la violazione dell’obbligo di soggiorno, non per la generica prescrizione di vivere onestamente.

Su questo punto la Corte ha enunciato il principio centrale: la motivazione non diventa per relationem sol perché analoga a quella di altro provvedimento, non essendo richiesto che le ragioni delle decisioni siano non coincidenti ed essendo fisiologico che a situazioni simili seguano decisioni analoghe. Ha richiamato Sez. V n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282539-01, che reputa inammissibile perché aspecifico il motivo che censuri genericamente la tecnica del copia-incolla.

In secondo luogo, il ricorso straordinario non specifica in cosa sia consistito l’errore materiale o di fatto. La Corte ha escluso che con tale strumento si possano far valere errori di valutazione o di giudizio per non corretta interpretazione degli atti, assimilabili agli errori interpretativi di diritto (Sez. V n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193-01), né errori ascrivibili al giudice di merito, prospettabili solo con le impugnazioni ordinarie (Sez. VI n. 25121 del 02/04/2012, Rv. 253105-01). Ha aggiunto che non si deve trattare di questioni oggetto di vaglio implicito (Sez. I n. 46981 del 06/11/2013, Rv. 257346-01) o comunque non decisive (Sez. VI n. 16287 del 10/02/2015, Rv. 263113-01).

Il ricorrente, in realtà, chiedeva una rivalutazione della questione posta nel procedimento a monte senza allegare alcun errore materiale o di fatto. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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