Scommesse abusive, prescrizione e tenuità del fatto: ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 2594 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse su eventi sportivi per conto di bookmaker estero senza autorizzazione, integrato il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989, è inammissibile il ricorso che solleciti una rivisitazione del quadro istruttorio a fronte di una motivazione logica e coerente. Sono elementi idonei a fondare il giudizio di responsabilità e a escludere la particolare tenuità del fatto l’unicità del conto-gioco, il rinvenimento di bloc-notes e quadernoni con la contabilità illecita e la collaborazione di più soggetti. Ai fini del computo della prescrizione, al termine di sette anni e sei mesi derivante dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. applicabili ratione temporis, si aggiungono i periodi di sospensione risultanti dai verbali di udienza. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 18 marzo 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 22 aprile 2022 nei confronti degli imputati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi di reclusione. Il reato contestato è quello di aver abusivamente esercitato, in concorso tra loro, l’organizzazione di scommesse su eventi sportivi per conto di un bookmaker estero, in assenza della prescritta autorizzazione.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati. Il primo ha censurato i vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale e l’erronea esclusione della particolare tenuità del fatto. Il secondo ha dedotto la mancata dichiarazione di prescrizione del reato, commesso il 13 dicembre 2014.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla prima doglianza, la Corte ha rilevato che essa è diretta a sollecitare una rivisitazione del quadro istruttorio, a fronte di una motivazione di primo e secondo grado da ritenersi pienamente logica e coerente.
Il Collegio ha valorizzato i dati univoci emersi dall’accertamento della polizia giudiziaria, dai quali risulta la piena consapevolezza dell’imputato rispetto all’illiceità dell’attività svolta proprio in relazione al bookmaker indicato nell’imputazione, pubblicizzato da cartelloni all’interno del locale e con più computer aperti sul sito della piattaforma. Sono stati correttamente valorizzati in chiave accusatoria l’unicità del conto-gioco e il rinvenimento di bloc-notes e quadernoni con cifre pagate o da pagare, oltre alla sostanziale ammissione dell’imputato di essere, in via di fatto, gestore dell’esercizio. È stata ritenuta inverosimile la prospettazione difensiva secondo cui l’altro imputato sarebbe un semplice cliente.
La seconda doglianza è stata giudicata generica, perché basata sulla mera enumerazione delle condizioni teoriche di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte ha confermato l’esclusione della particolare tenuità del fatto per la presenza di un’organizzazione particolarmente strutturata, con diversi computer, una indefinita platea di clienti, l’istituzione di una contabilità illecita e la collaborazione di più soggetti.
Quanto al terzo motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato. A fronte di un reato commesso il 13 dicembre 2014, deve essere computato il termine complessivo di sette anni e sei mesi, derivante dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. nel testo vigente ratione temporis, con scadenza al 13 giugno 2022. A tale termine vanno aggiunti 885 giorni di sospensione della prescrizione risultanti dai verbali di udienza, non considerati dalla difesa, giungendosi così al 14 novembre 2024.
Alla declaratoria di inammissibilità, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevata l’assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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