No alla scriminante dello stato di necessità per indigenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 16648 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La situazione di indigenza o di disoccupazione non è di per sé idonea a integrare la scriminante dello stato di necessità, difettando i requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, quando alle esigenze della persona che versa in tale stato sia possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa, ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., in presenza di plurimi precedenti per reati della stessa indole, anche se non ancora irrevocabili, purché incidentalmente accertabili. In tema di ricettazione, la detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati e sprovvisti del contrassegno SIAE integra il reato di cui all’art. 648 cod. pen., mentre il mancato assolvimento dell’onere di giustificare il possesso della res costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Fermo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. per aver ricevuto, al fine di trarne profitto, 48 CD audio abusivamente duplicati e sprovvisti del marchio SIAE. La Corte di appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le doglianze difensive.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata contestazione del reato presupposto, l’applicabilità dell’illecito amministrativo, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e il riconoscimento dello stato di necessità, fondato sulla condizione di indigenza e sulla mancanza di permesso di soggiorno.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la ricostruzione del giudice di merito. Ha rilevato che la detenzione di un numero rilevante di supporti, le copertine contraffatte e l’assenza del marchio SIAE costituivano elementi sufficienti per configurare la destinazione alla vendita e l’illecita duplicazione, escludendo l’applicabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 174-ter legge n. 633/1941.

Quanto alla mancata giustificazione del possesso, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui essa costituisce prova della conoscenza della provenienza illecita della cosa, senza che ciò determini una deroga all’onere probatorio. Ha inoltre escluso la rilevanza della deduzione dell’auto-produzione dei supporti, trattandosi di mera affermazione priva di riscontri e smentita dal numero dei CD rinvenuti.

Il terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato rigettato sulla base delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, richiamando che l’istituto è precluso in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole. Nel caso di specie, l’imputato annoverava cinque precedenti specifici, l’ultimo dei quali commesso in epoca successiva ai fatti, elemento che escludeva l’applicabilità della causa di non punibilità.

Con riferimento allo stato di necessità, la Corte ha ribadito che l’indigenza non integra di per sé la scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., difettando i requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo. La possibilità di accesso agli istituti di assistenza sociale fa venire meno l’esimente, non potendo lo stato di bisogno economico giustificare la commissione di reati contro il patrimonio.

Infine, il quinto motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla recidiva era stata adeguatamente sorretta dai precedenti penali e dalla circostanza che i fatti erano stati accertati mentre l’imputato era sottoposto a misura alternativa alla detenzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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