Sospensione della prescrizione per astensione del difensore e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 12504 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione disposta per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze opera indipendentemente dall’assenza dei testimoni da escutere, poiché l’astensione arresta l’udienza prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali. È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo manifestamente infondato, perché l’annullamento con rinvio non sortirebbe alcun esito favorevole. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo la regolare instaurazione del rapporto processuale, preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo il giudizio di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato l’imputato per i reati ascrittigli. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per l’omessa valutazione di una memoria trasmessa via pec, con la quale si eccepiva l’estinzione dei reati commessi il 19 agosto 2016 per intervenuta prescrizione.

Il ricorrente contestava, in particolare, la sospensione disposta dal giudice di primo grado all’udienza del 5 dicembre 2019, sostenendo che l’assenza dei testimoni dovesse prevalere sull’adesione del difensore all’astensione dalle udienze, e avanzava dubbi sul rinvio disposto all’udienza del 14 aprile 2020, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha escluso il vizio dedotto, rilevando che la questione sulla prescrizione, contenuta nella memoria del 6 settembre 2024, era comunque manifestamente infondata. La sospensione dichiarata all’udienza del 5 dicembre 2019 è stata ritenuta corretta: in caso di adesione del difensore all’agitazione di categoria, l’assenza dei testimoni non assume rilievo ai fini dei termini prescrizionali, costituendo anzi l’effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall’Avvocatura il 4 aprile 2007 in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La mancata comparizione dei testi, dunque, non può prevalere sull’adesione allo sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell’intero periodo di sospensione, come affermato da Sez. 6, n. 41384 del 21 settembre 2023 e da Sez. 2, n. 5050 del 19 gennaio 2021. L’astensione del difensore determina infatti l’arresto dell’udienza prima che il giudice possa verificare l’assenza dei testimoni e, all’evenienza, disporne l’accompagnamento coattivo.

Quanto ai dubbi sul rinvio del 14 aprile 2020, la Corte li ha giudicati privi di fondamento: la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021 è inconferente, riguardando il rinvio disposto ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.L. n. 18/2020 per esigenze organizzative legate all’emergenza Covid-19. Nel caso di specie il rinvio con sospensione della prescrizione era stato disposto ai sensi dell’art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, norma ritenuta costituzionalmente legittima con la sentenza n. 278 del 2020; il periodo di ventisette giorni deve essere computato ai fini della sospensione.

Considerate le sospensioni intervenute, pari a complessivi mesi otto e giorni diciassette, il reato di cui all’art. 474 cod. pen., accertato il 19 agosto 2016, non era prescritto al momento della sentenza di secondo grado, essendo la prescrizione intervenuta solo il 5 novembre 2024. La Corte ha poi ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso avverso la sentenza che non abbia esaminato un motivo inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, richiamando Sez. 3, n. 46588 del 3 ottobre 2019 e Sez. 2, n. 35949 del 20 giugno 2019. Infine, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo il giudizio di appello, secondo Sez. U, n. 21 del 22 novembre 2000 e Sez. 4, n. 18641 del 20 gennaio 2004. Alla pronuncia è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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