Revocazione della confisca di prevenzione e prova nuova incolpevolmente scoperta (Cass. pen. Sez. I n. 2739 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova rilevante ai fini della revocazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione e quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Non costituisce prova nuova quella deducibile e non dedotta nel procedimento di prevenzione, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore o caso fortuito. Il richiedente che invochi la forza maggiore ha l’onere di provare un impedimento assoluto, non superabile con l’ordinaria diligenza. La negligenza inescusabile nella ricerca del documento ne preclude il rilievo revocatorio.
Il Fatto
Con decreto del 03/07/2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’istanza con cui il proposto e i terzi interessati avevano chiesto, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011, la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione emessa dalla Corte di appello di Roma. La confisca aveva ad oggetto beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti riconducibili, per interposizione fittizia, alla disponibilità del proposto, con provvista formatasi attraverso evasioni fiscali.
A fondamento dell’istanza i richiedenti hanno dedotto quale prova nuova una scrittura privata, asseritamente scoperta solo nel gennaio 2024 in un ripostiglio di un’abitazione, dalla cui valutazione unita alle altre evidenze deriverebbe l’insussistenza dell’interposizione fittizia. La Corte distrettuale ha ritenuto il documento tardivamente scoperto, inattendibile e non idoneo a sovvertire l’esito del procedimento. Propongono ricorso il proposto e i terzi interessati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 43668 del 26/05/2022, secondo cui l’art. 28, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non lascia l’interessato libero di far valere ad libitum la prova non dedotta, ma fissa a pena di inammissibilità un termine ancorato ai casi del primo comma. La necessità di una successiva scoperta è incompatibile con un comportamento privo di ordinaria diligenza o con un atteggiamento meramente omissivo.
La Corte richiama le tradizionali nozioni di caso fortuito e forza maggiore (Sez. Un. n. 14991 del 11/04/2006), attribuendo al primo l’imprevedibilità e alla seconda l’irresistibilità. Restano escluse le situazioni superabili con normale impegno e diligenza, dovendosi provare un impedimento assoluto da cause esterne non imputabili.
Su questa base la Corte ritiene che la Corte di appello di Perugia abbia fatto buon governo dei principi. L’unica copia del documento, per stessa prospettazione difensiva, è sempre rimasta nella piena disponibilità di un familiare dei ricorrenti, inerte anche dopo l’inizio del procedimento di prevenzione nel 2016, quando la rilevanza della scrittura era divenuta evidente, e il documento è stato ritrovato in un immobile dove il detentore ha sempre abitato. Le circostanze dedotte sono perciò strutturalmente inidonee a integrare la forza maggiore.
La Corte conferma poi le valutazioni di inattendibilità del documento, esenti da vizi logici, e ricorda che il ricorso avverso la decisione di rigetto della revocazione non soggiace a limitazioni nei motivi, essendo regolato dall’art. 640 cod. proc. pen. (Sez. I n. 39601 del 19/06/2019; Sez. I n. 35763 del 04/06/2019). Il rigetto della richiesta istruttoria non viola il diritto di difesa, perché i testi erano stati ritenuti inattendibili e superflui rispetto ai dati oggettivi. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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