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Concorso dell’extraneus nella bancarotta da operazioni dolose e rimodulazione delle pene accessorie (Cass. pen. n. 41018 del 11.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il concorso dell’extraneus — istigatore e beneficiario delle operazioni — è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo necessario che abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. La sentenza che applica, per il reato di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. nella durata fissa di dieci anni deve essere annullata con rinvio, dovendo il giudice determinare la misura della sanzione in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., secondo il principio delle Sezioni Unite successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il legale, per i reati di truffa, patrocinio infedele, falso in atto pubblico e bancarotta fraudolenta, e i due coniugi, per il solo reato fallimentare. La vicenda riguardava il fallimento di una società, amministrata di fatto dal legale, creata per un’operazione con un’altra società, amministrata di fatto dai due coniugi. Il fallimento era stato causato dall’accollo dei debiti della seconda società in capo alla prima, che, priva di risorse, era stata condotta all’insolvenza. In appello, per il legale erano stati dichiarati prescritti i reati di truffa e patrocinio infedele, con conferma delle statuizioni civili e della condanna per il falso e la bancarotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato in parte inammissibili i ricorsi, in particolare quello del legale con riguardo al falso, per la mancata correlazione con le ragioni della sentenza impugnata ex art. 581 cod. proc. pen., e quello relativo alla qualifica di amministratore di fatto della società per la moglie, trattandosi di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Ha, invece, accolto il motivo concernente la mancata motivazione sulla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, legge fall., con effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei confronti della coimputata.

Quanto al concorso dell’extraneus, la Corte ha ribadito che è sufficiente la consapevolezza del rischio di pregiudizio per i creditori, desumibile dalle caratteristiche dell’operazione, fortemente penalizzanti per la società fallita e convenienti per la società beneficiaria.

La Corte ha, infine, annullato la sentenza in relazione alla durata fissa decennale delle pene accessorie, in applicazione della sentenza Corte cost. n. 222 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fall., e del principio delle Sezioni Unite n. 28910 del 2019, che impone la determinazione in concreto della durata. Per uno degli imputati, l’annullamento è stato disposto anche per il difetto motivazionale sulla qualifica di amministratore di fatto, fondata su dichiarazioni di un coimputato prive di adeguati riscontri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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