Morte dell’imputato prima del giudicato estingue reati e caduca le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. I n. 2741 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione ma prima del passaggio in giudicato della sentenza, estingue i reati contestati ai sensi dell’art. 150 cod. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti. La cessazione del rapporto processuale penale travolge automaticamente anche il rapporto processuale civile, con caducazione ex lege delle statuizioni civili, senza necessità di apposita pronuncia del giudice penale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 20 marzo 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano il 22 dicembre 2022 nei confronti dell’imputato, alla pena di anni otto e mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, per i reati di tentato omicidio, minaccia e porto ingiustificato di roncola, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e del vincolo della continuazione.

Avverso tale decisione l’imputato aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e l’inosservanza dell’art. 56, comma terzo, cod. pen. Nella pendenza del giudizio di legittimità, la difesa ha fatto pervenire il certificato di morte dell’imputato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, è stato acquisito il certificato attestante l’avvenuto decesso dell’imputato, rilasciato dall’Ufficiale dello stato civile del comune di nascita. Il decesso è intervenuto in data successiva alla proposizione del ricorso e prima della definizione del giudizio di legittimità.

Su questa premessa la Corte applica l’art. 150 cod. pen., a tenore del quale «la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato». La norma trova applicazione anche quando la morte sopravvenga dopo la sentenza di condanna ma prima che questa divenga definitiva, come nel caso di specie.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la morte dell’imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale sia del rapporto processuale civile, per effetto del disposto dell’art. 150 cod. pen. Vengono citati, tra le altre, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017 e Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012.

Quanto alle statuizioni civili, il Collegio precisa che nessuna apposita dichiarazione è necessaria in questa sede, perché i relativi effetti restano automaticamente caducati ex lege a seguito della cessazione del rapporto processuale. La caducazione opera dunque di diritto, senza necessità di una specifica pronuncia del giudice penale.

Conclusivamente, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati all’imputato sono estinti per morte del medesimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *