Diniego delle attenuanti generiche e recidiva: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 7837 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti sono censurabili per cassazione soltanto quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento all’assenza di specifici elementi positivi idonei a giustificare una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto quando la pena sia già determinata nel minimo edittale. In materia di recidiva, il giudice deve accertare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale dell’autore, senza limitarsi a un mero riscontro formale dei precedenti penali. La valutazione di pericolosità può essere legittimamente desunta dalla natura specifica delle pregresse condanne e dalla commissione del fatto in costanza di misure alternative alla detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, per aver illecitamente trasportato e detenuto cocaina. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva. Con il secondo motivo eccepiva la mancata esclusione della recidiva contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato la prima doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. Ha richiamato il consolidato principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di un percorso motivazionale arbitrario o illogico. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata, avendo questa fatto leva sull’assenza di elementi positivi che potessero giustificare un trattamento più favorevole, evidenziando come la pena fosse già stata determinata nel minimo edittale.
La valutazione negativa delle circostanze attenuanti risultava ulteriormente corroborata dalla comprovata recidivanza dell’imputato, emersa in costanza di misure alternative alla detenzione. Tale elemento è stato considerato legittimamente idoneo a supportare la scelta sanzionatoria del giudice di merito.
In ordine alla seconda doglianza, la Corte ha ribadito che, per la corretta applicazione della recidiva, il giudice deve verificare se la reiterazione del reato sia indice di una accentuata pericolosità sociale del reo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui il giudizio deve basarsi su elementi quali la natura dei reati, la tipologia di devianza e il grado di offensività delle condotte, superando un approccio meramente formalistico.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva evidenziato la natura specifica delle pregresse condanne, la precedente concessione di benefici penitenziari e la circostanza che il fatto fosse stato commesso durante l’affidamento in prova. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di una persistente capacità a delinquere e di una marcata incapacità di recepire il disvalore delle proprie azioni, legittimando il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali è conseguita quella al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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