Inammissibile il ricorso redatto da difensore non abilitato dinanzi alla Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 2801 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell’atto presentato al giudice del merito e redatto da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., poiché il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. Rileva, a tal fine, esclusivamente la qualifica del difensore che ha sottoscritto l’atto, restando irrilevante che la parte abbia designato, per la redazione di un distinto atto, un difensore abilitato. È inoltre inammissibile l’appello cautelare reale proposto avverso il decreto di sequestro preventivo, essendo il rimedio previsto dall’art. 322 cod. proc. pen. l’istanza di riesame, e non essendo qualificabile come riesame l’appello tardivo.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Trieste, con decreto del 22 dicembre 2023, disponeva il sequestro preventivo avente ad oggetto il profitto del reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto ai legali rappresentanti di tre società, delle quali era ritenuta configurabile la responsabilità amministrativa ex artt. 19 e 25-quinquiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001.
Le società proponevano appello cautelare, che il Tribunale del Riesame di Trieste, con ordinanza del 6 febbraio 2024, dichiarava inammissibile. Avverso tale ordinanza le società, con due distinti atti, proponevano ulteriori impugnazioni; il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, con provvedimento del 16 febbraio 2024, le qualificava come ricorsi per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto agli atti a firma di difensori non iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, il Collegio osserva che la conversione in ricorso per cassazione non sana il difetto: rileva la qualifica del difensore che ha sottoscritto l’atto, non la designazione di un diverso difensore abilitato per la redazione di un separato atto di impugnazione.
La Corte richiama la propria affermazione (Sez. 6 n. 42385 del 17.09.2019, Rv. 277208) secondo cui la conversione dell’istanza redatta da avvocato non abilitato non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ex art. 613 cod. proc. pen., perché il principio di conservazione degli atti non deroga ai requisiti formali e sostanziali di ciascun gravame. Aggiunge che la conversione è stata comunque legittima, poiché ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. il rimedio avverso le ordinanze che decidono gli appelli cautelari reali è il ricorso per cassazione.
Quanto al ricorso a firma di entrambi i difensori, la Corte ritiene dirimente il rilievo che il Tribunale del Riesame ha correttamente dichiarato inammissibile l’appello cautelare avverso il decreto di sequestro, essendo il rimedio previsto dall’art. 322 cod. proc. pen. l’istanza di riesame reale. Immune da censure è anche la mancata qualificazione dell’appello come riesame, stante il decorso del termine di dieci giorni dalla esecuzione del sequestro, maturato il 4 gennaio 2024 (o al più tardi il 22 gennaio 2024), mentre l’atto è stato proposto il 2 febbraio 2024.
Irrileva che i ricorrenti intendessero impugnare l’ordinanza del 23 gennaio 2024, perché i giudici del riesame hanno legittimamente riguardo all’oggetto formale dell’impugnazione, riferita al provvedimento di sequestro, e perché avverso quella ordinanza il rimedio esperibile sarebbe stato comunque il ricorso per cassazione. Conseguono la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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