Inammissibile il ricorso firmato da difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori (Cass. pen. Sez. III n. 2802 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile. Il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso alla conversione dell’istanza presentata al giudice del merito in ricorso per cassazione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. La successiva nomina, da parte dei ricorrenti, di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori non ha valore sanante. In tema di misure cautelari reali, il rimedio previsto avverso l’ordinanza che decide l’istanza di riesame è il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Trieste, con ordinanza del 19 febbraio 2024, confermava il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a tre indagati.

Avverso tale ordinanza i difensori di fiducia proponevano atto di appello cautelare. Il Tribunale del Riesame, rilevato che contro l’ordinanza emessa in sede di riesame è previsto solo il ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione. I ricorrenti nominavano poi, il 23 luglio 2024, un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per un vizio originario e insanabile: l’atto è stato sottoscritto da difensori non iscritti nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il riferimento, precisa la sentenza, è ai difensori che hanno sottoscritto l’atto di impugnazione.

Non ha valore sanante la successiva nomina dell’avvocato abilitato, intervenuta solo il 23 luglio 2024. La Corte esclude che l’abilitazione sopravvenuta possa rimediare al difetto che connota l’atto fin dalla sua origine.

Il Collegio respinge anche l’argomento fondato sulla circostanza che l’atto originariamente proposto non fosse un ricorso per cassazione. Richiama la Sez. VI n. 42385 del 17 settembre 2019, secondo cui la conversione in ricorso per cassazione dell’istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. Il principio di conservazione degli atti, sotteso alla conversione, non giustifica la deroga ai requisiti di ciascun mezzo di gravame.

La Corte conferma la legittimità della conversione dell’appello in ricorso, poiché ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. il rimedio avverso le ordinanze che decidono le istanze di riesame reale è il ricorso per cassazione. Ne deriva l’inammissibilità delle impugnazioni e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente alle spese del procedimento.

Infine, richiamata la Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, e ritenuto che i ricorsi non siano stati presentati senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte dispone che ciascun ricorrente versi la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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