Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e diniego attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 166 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il motivo di ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. In tema di attenuanti generiche, il diniego è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi, senza obbligo di esaminare tutti quelli dedotti dalle parti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il delitto di rapina. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 06.10.2022, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di rapina. La Corte lo ritiene inammissibile perché fondato sulla pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, con richiamo al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e al possesso del cellulare di quest’ultima. Tali censure sono non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata.
La Corte ribadisce, inoltre, la preclusione, per il giudice di legittimità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto richiama Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani.
Quanto al secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha indicato quali elementi ostativi l’indifferenza alle vicende processuali e l’assenza di condotte riparatorie o risarcitorie in favore della persona offesa. Il giudice di merito, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha fatto applicazione di corretti argomenti giuridici.
La Corte richiama quindi il principio consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. A sostegno cita Sez. II n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. III n. 1913 del 20/12/2018, Carillo; Sez. V n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli; Sez. II n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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