Ricorso per cassazione avverso patteggiamento e limiti all’erronea qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. 7 n. 13188 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, a cui era stata applicata la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pavia. Con un unico motivo di doglianza, lamentava l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra imputato e pubblico ministero è stato ratificato dal giudice, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017.
Con particolare riferimento alla erronea qualificazione giuridica del fatto, la Sesta Sezione ha precisato che tale doglianza è proponibile in cassazione solo nei casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non sono invece deducibili errori valutativi in diritto che non emergano con evidenza dal testo del provvedimento impugnato, come affermato da Sez. 6, n. 25617 del 2020, Rv. 279573-01 e da Sez. 1, n. 15553 del 2018, Rv. 272619-01.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che dalla sentenza impugnata o dalla generica prospettazione difensiva emergesse una qualificazione giuridica manifestamente erronea, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, non essendo emersi elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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