Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 2954 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, risultando in tal caso non specifici ma soltanto apparenti e privi della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il distacco di una componente attiva del patrimonio della società già in stato di insolvenza, con sottrazione della medesima alla funzione di garanzia dei creditori, non adeguatamente compensata dalla stipula di un accordo inidoneo a liberare la società accollata e anzi preordinato alla diminuzione di valore del cespite. La violazione dei doveri di vigilanza gravanti sull’amministratore di diritto concorre a fondare la responsabilità per consapevole partecipazione alla condotta distrattiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12/01/2024, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.
La questione centrale riguardava il ruolo rivestito dal ricorrente all’interno della società fallita e le operazioni di cessione di beni immobili contestate al capo D), con particolare riferimento all’efficacia dell’accollo e alla configurabilità della distrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso non sono deducibili, in quanto fondati su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Le censure, non specifiche ma solo apparenti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019; Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 6 n. 20377 dell’11/03/2009).
Con riferimento al ruolo rivestito dal ricorrente nella società fallita, il ricorso è apparso manifestamente infondato. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato la condotta omissiva rispetto alle azioni dell’amministratore di fatto, evidenziando come la consapevole partecipazione alla condotta distrattiva emerga sia dalla violazione dei doveri di vigilanza gravanti sull’amministratore di diritto, sia dalle concrete conoscenze accertate dalla Corte territoriale.
Quanto alle operazioni di cessione degli immobili contestate al capo D), la Corte di merito ha rilevato che l’accollo non era liberatorio. Ne consegue l’infondatezza delle censure sulla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta, poiché, secondo l’orientamento di legittimità richiamato (Sez. 5 n. 48061 del 2/10/2019), integra la distrazione il distacco di una componente attiva dal patrimonio di una società già in stato di insolvenza, con sottrazione alla garanzia dei creditori, non compensata da un accordo inidoneo a liberare la società accollata e preordinato alla diminuzione di valore del cespite.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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