Minaccia, criterio medio e irrilevanza del contesto conflittuale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16633 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di minaccia di cui all’art. 612 cod. pen., essendo reato di pericolo, si configura quando la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, valutata con un criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto. Non è necessario che il soggetto passivo si sia effettivamente sentito intimidito, né rileva il suo eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio, che può al più sostanziare una circostanza attenuante, esterna alla fattispecie. La minaccia grave e seria è altresì idonea a cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se provoca uno stato di paura o turbamento in una persona di normale cultura e forza d’animo, e il relativo danno può essere liquidato in via equitativa senza necessità di richiesta di parte.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il gravame della parte civile e ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di minaccia grave nei confronti della persona offesa.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui ha lamentato il vizio di motivazione in relazione all’integrazione degli elementi costitutivi del reato e ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale. In particolare, ha censurato la pronuncia per non aver vagliato il clima di reciproca tensione tra i gruppi familiari, l’assenza di effettiva valenza intimidatoria della frase e l’insussistenza di un danno risarcibile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha disatteso le censure del ricorrente, osservando che le circostanze relative al contesto conflittuale e alla mancata effettiva intimidazione della vittima sono irrilevanti ai fini della configurabilità del delitto di minaccia. Tale reato, essendo di pericolo, richiede che la condotta sia valutata con un criterio medio, senza che occorra la concreta produzione di uno stato di timore nel soggetto passivo. La Corte ha richiamato il principio per cui l’eventuale atteggiamento provocatorio della vittima non incide sulla sussistenza del reato, potendo al più fungere da circostanza attenuante.

Quanto alle frasi pronunciate, il cui contenuto non è stato contestato, la Corte ne ha riconosciuto l’intrinseca gravità, tale da essere idonea a determinare nella persona offesa uno stato di preoccupazione e turbamento. Ha quindi escluso ogni vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del danno, valorizzando la serietà della minaccia, anche per il riferimento a possibili condotte ritorsive al momento del ritorno nella comune città di origine.

La Corte ha inoltre chiarito che la liquidazione del danno in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, senza necessità di richiesta di parte. Tale potere non può surrogare la mancata prova della responsabilità o dell’esistenza del danno, ma presuppone l’accertamento dell’ingiustizia del danno e la difficoltà di provarne l’ammontare preciso, impedendo al giudice una pronuncia di non liquet.

Da ultimo, il Collegio ha precisato di non aver esercitato il potere di rilevare d’ufficio la mancata rinnovazione della prova dichiarativa in caso di overturning in malam partem, poiché il ribaltamento dell’esito del giudizio di primo grado non è derivato da una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, ma da divergenti conclusioni sulla rilevanza scagionante del contesto di tensione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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