Pericolosità e misura di sicurezza ostano all’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 25362 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio del Tribunale di sorveglianza sul pericolo di recidiva è autonomo rispetto all’accertamento della colpevolezza. La commissione di un ulteriore reato, ancorché seguita da proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, può essere valorizzata sotto il profilo della pericolosità e non della rimproverabilità. L’applicazione di una misura di sicurezza per il medesimo fatto conferma e non smentisce la prognosi negativa. Il riconoscimento dell’utilità di un percorso riabilitativo non è contraddittorio con il diniego della misura, imponendo solo forme di espiazione più garantiste sotto il profilo della sicurezza. Non è esigibile la resipiscenza del condannato affetto da patologie psichiatriche.
Il Fatto
Il condannato, che deve espiare la pena di 1 anno, 9 mesi e 18 giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 cod. pen., ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2026, ha respinto la richiesta.
Il diniego si fonda sulla commissione, in data recente, di un ulteriore reato — un omicidio — dal quale il condannato è stato assolto per mancanza di imputabilità con applicazione della libertà vigilata. Il Tribunale ha ravvisato un profilo di pericolosità accentuata ostativo alla concessione della misura. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi, poiché tutti aggrediscono il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il primo motivo sostiene che nessun rimprovero di colpevolezza può muoversi per l’omicidio, essendo il ricorrente prosciolto per incapacità totale di intendere e di volere. La Corte replica che l’argomento difetta di specificità (richiamate Sez. 2 n. 17281 del 08.01.2019, Delle Cave, Rv. 276916 e, in motivazione, Sez. U n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823): il ricorrente non si confronta con il percorso logico della decisione, che ha valorizzato il reato ulteriore non sotto il profilo della rimproverabilità, ma sotto quello della pericolosità.
Tale valutazione è coerente con la norma attributiva del potere del Tribunale di sorveglianza, che subordina l’affidamento all’inesistenza del pericolo di recidiva e alla sua utilità per il reinserimento sociale del condannato (art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354). La prognosi trova conferma, e non smentita, nell’esito del processo: il proscioglimento, affiancato dall’applicazione di una misura di sicurezza, dimostra che il giudizio di pericolosità attuale è stato formulato anche dall’autorità che ha valutato quella vicenda.
Il secondo motivo denuncia contraddittorietà, perché il Tribunale riconosce i risultati del percorso riabilitativo e tuttavia ne nega la prosecuzione. L’argomento è manifestamente infondato: il giudizio di pericolosità non è in contrasto con il riconoscimento dell’utilità del percorso, ma impone solo che esso prosegua con forme che garantiscano maggiormente le esigenze di sicurezza.
Quanto alla pretesa resipiscenza non esigibile da un soggetto affetto da malattie psichiatriche, l’argomento è inammissibile perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logico della decisione: la prognosi sul pericolo di recidiva è retta adeguatamente dal solo riferimento all’omicidio commesso in data recente, da cui in modo non illogico è stata ricavata la prognosi di pericolosità accentuata. L’ultimo motivo, che lamenta l’omessa valutazione della relazione dei servizi sociali, si risolve in una mera riproposizione dell’argomento già scrutinato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti