Trasferimento fraudolento di valori: irrilevante la sproporzione per il sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 3042 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 512-bis cod. pen., è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità. Non è richiesto che il valore di tali beni sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente, né che essi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il profitto. La sproporzione è presupposto di applicazione di alcune sole misure di prevenzione patrimoniali, non della fattispecie incriminatrice: essa integra l’oggetto di un diverso giudizio e non può condizionare la sussistenza del reato. Il dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale può sussistere anche in capo a chi non sia ancora sottoposto a misure e prima che il relativo procedimento sia iniziato, purché l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio del procedimento. In sede cautelare, il difetto dell’elemento soggettivo rileva solo se risulti ictu oculi evidente.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello cautelare, aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, avanzata ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., di tre esercizi di tabaccheria riconducibili a un soggetto nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta sul rilievo della risalenza nel tempo di una precedente condanna rispetto alle condotte di intestazione ad altri, dell’assenza di riferimenti a rapporti con soggetti della criminalità organizzata, dell’assenza di indicazioni sulla provenienza delle provviste utilizzate per l’acquisto o la gestione degli esercizi. Il Tribunale, investito dell’appello, aveva a sua volta ritenuto mancante la prova dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo della mancata dimostrazione della sproporzione tra redditi e valore dei beni.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione accoglie il ricorso. Il ragionamento del Tribunale è frutto del denunziato malgoverno della fattispecie incriminatrice: ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. è sufficiente l’attribuzione fittizia ad altri di denaro, beni o altre utilità.
Non è in alcun modo richiesto che il valore di tali beni sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal soggetto cedente, né che sia frutto di attività illecite o ne costituisca il profitto. La Corte richiama in proposito Sez. II n. 11692 del 08.03.2016 e Sez. V n. 5590 del 25.10.2013. L’intenzione perseguita dall’agente è estranea all’ambito oggettivo del reato e ne costituisce l’elemento soggettivo: il Tribunale confonde il piano oggettivo del reato con quello soggettivo, pur avendo ritenuto indiscutibilmente sussistente il dolo.
Il Collegio ribadisce che il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e prima che il relativo procedimento sia iniziato. Ai fini del dolo specifico di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale occorre solo che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio di detto procedimento. Richiama sul punto Sez. V n. 1886 del 07.12.2021, Sez. V n. 13083 del 28.02.2014, Sez. II n. 45 del 24.11.2011, Sez. I n. 19537 del 02.03.2004 e Sez. I n. 3880 del 25.05.1999.
Si sottolinea inoltre che non tutte le misure di prevenzione patrimoniali richiedono, per la loro applicazione, la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati, essendo contemplate dal codice antimafia ulteriori misure che prescindono completamente da tali presupposti, come l’amministrazione giudiziale di aziende di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011.
Infine, premesso che il Tribunale ha comunque ritenuto la sussistenza del dolo, la Corte ribadisce che in sede cautelare il fumus del reato va valutato con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie, ma il difetto dell’elemento soggettivo deve risultare ictu oculi evidente, secondo l’insegnamento di Sez. III n. 26007 del 05.04.2019, Sez. II n. 18331 del 22.04.2016, Sez. IV n. 23944 del 21.05.2008 e Sez. IV n. 9107 del 02.12.2004. Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.