Correzione del verbale di sommarie informazioni e riesame del pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 25449 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione materiale a penna del verbale di sommarie informazioni, operata mediante cancellazione di singole parole, non ne determina la nullità ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen. quando il giudice cautelare accerti l’assenza di incertezza assoluta sui soggetti che hanno partecipato alla formazione dell’atto. La censura che si limiti ad affermare in modo assertivo o meramente ipotetico l’abusiva modificazione del contenuto dell’atto è inidonea a fondare il vizio dedotto. In sede di legittimità è, inoltre, inammissibile la doglianza che critichi la persuasività e l’adeguatezza della motivazione cautelare, sollecitando una rivalutazione del merito riservata al giudice di merito. Il requisito di attualità del pericolo di recidiva, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere desunto dalle modalità della condotta e dalla personalità dell’indagato anche quando i fatti siano risalenti nel tempo.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di una misura cautelare, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a un’aggressione, sul rilievo che non era stata effettuata l’individuazione fotografica dell’aggressore e che la descrizione fornita dalla persona offesa non era sufficientemente individualizzante.
Il pubblico ministero proponeva appello cautelare e il Tribunale, in riforma dell’ordinanza, applicava all’indagato gli arresti domiciliari per tentata rapina e lesioni personali. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo due motivi: la nullità del verbale di sommarie informazioni per le correzioni apportate a penna, e la mancanza o insufficienza di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La doglianza difensiva relativa a una pretesa abusiva modificazione del verbale di sommarie informazioni è giudicata assertiva, se non meramente ipotetica. Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, ha correttamente ritenuto il verbale utilizzabile, non emergendo alcuna incertezza sui soggetti che avevano partecipato alla sua formazione.
La Corte valorizza la ricostruzione del giudice cautelare: le parole cancellate erano state erroneamente riportate nell’annotazione di polizia giudiziaria, mentre la descrizione dell’aggressore fornita dalla persona offesa risultava “molto particolareggiata” e conforme a quella resa da una persona informata sui fatti. La ricostruzione è completata dal blocco dell’indagato pochi minuti dopo l’aggressione e dal dato delle mani imbrattate di sangue.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché diretto a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui sono inammissibili le doglianze che criticano la persuasività o l’illogicità non manifesta della motivazione e che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.
Il controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica della presenza delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità, non essendo consentita una nuova valutazione degli elementi indizianti né una diversa delibazione sullo spessore degli indizi o sulle esigenze cautelari.
Quanto al pericolo di recidiva, la Corte ricorda che l’attualità richiesta dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede la previsione di specifiche occasioni di ricaduta, ma una valutazione prognostica più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La motivazione del riesame è ritenuta immune dal vizio, avendo desunto il rischio concreto e attuale dalle modalità brutali della condotta, dai precedenti penali e dalla personalità dell’indagato, così giustificando l’insostituibilità della misura custodiale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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