Nessuna condanna alle spese a favore della parte contumace vittoriosa (Cass. civ. Sez. III n. 24357/2026)
Principi di diritto (Massima)
In applicazione del principio di causalità di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di causa non sono dovute a favore della parte rimasta contumace, ancorché risultata vittoriosa: non avendo sopportato alcun onere per difendersi, non vi è diminuzione patrimoniale da compensare. Il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, alle spese; il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio e non si estende né all’opportunità della compensazione né alla quantificazione contenuta nei limiti tabellari, riservate al giudice di merito. Il giudice del rinvio che valuti il merito alla stregua del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, entro l’arco temporale da essa indicato, non viola l’art. 384 c.p.c.
Il Fatto
In un giudizio promosso da un Comune per la restituzione di un immobile già oggetto di enfiteusi, le detentrici chiedevano il rimborso delle spese per migliorie sopportate dopo la cessazione del rapporto. Con la sentenza n. 12206/2022, resa nella contumacia del Comune, la Cassazione accoglieva il sesto motivo del loro ricorso, statuendo l’applicabilità dell’art. 1150 c.c. — rimborso delle riparazioni straordinarie e indennità per i miglioramenti esistenti al tempo della restituzione, anche a favore del possessore di mala fede — in luogo dell’art. 975, primo comma, cod. civ., e rinviava alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione; rigettava invece i motivi ottavo e nono, relativi all’inammissibilità della domanda di indennizzo per le opere realizzate in corso di causa.
Il giudice del rinvio, accertato con giudicato che l’enfiteusi era cessata nel 1971 e che l’immobile era detenuto sine titulo, riteneva non provate le migliorie anteriori alla domanda riconvenzionale e rigettava la domanda nel merito. Condannava quindi le riassuntrici alle spese per soccombenza: € 5.700,00 per l’appello, € 3.500,00 per il giudizio di legittimità, € 5.700,00 per il rinvio, oltre accessori. Seguiva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Comune resisteva con controricorso, aderendo però al primo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte antepone per priorità logica il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancata uniformazione al principio di diritto. Il motivo è infondato: il giudice del rinvio doveva riesaminare la sola domanda ex art. 1150 c.c., limitando l’indagine alle migliorie anteriori alla proposizione della domanda riconvenzionale, poiché sull’inammissibilità dell’indennizzo per le opere successive si era formato giudicato interno per effetto del rigetto dell’ottavo e del nono motivo. Entro questo perimetro la Corte territoriale, con giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato l’assenza di qualunque supporto probatorio sui miglioramenti e sulle spese manutentive anteriori al giudizio: la sentenza si è dunque correttamente attenuta al principio di diritto, valutando il merito alla luce dell’art. 1150 c.c. e non più della disciplina dell’enfiteusi.
È invece fondato il primo motivo, relativo alle spese del precedente giudizio di cassazione liquidate a favore del Comune rimasto contumace in quel grado. Il ragionamento è di stretta causalità: non avendo il Comune sopportato alcun onere per difendersi, non esisteva una diminuzione patrimoniale da compensare con il riconoscimento del diritto. Ne discende — come convenuto dallo stesso controricorrente — che le spese, ex art. 91 c.p.c., non sono dovute alla parte contumace ancorché vittoriosa.
Il secondo e il quarto motivo, che invocavano la compensazione delle spese di appello e di rinvio, sono dichiarati inammissibili. Il giudice del rinvio le ha poste correttamente a carico delle ricorrenti in base alla soccombenza: solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, e il controllo di legittimità si arresta alla verifica della violazione di tale principio, restando estranee al sindacato sia l’opportunità della compensazione, totale o parziale, sia la quantificazione contenuta nei limiti tabellari, appannaggio del potere discrezionale del merito (Cass. n. 9860/2025; n. 19613/2017; n. 406/2008).
La Corte, in accoglimento del primo motivo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dalle ricorrenti per il primo giudizio di cassazione svoltosi nella contumacia del Comune, ferme le restanti statuizioni; rigetta il terzo motivo, dichiara inammissibili il secondo e il quarto e compensa le spese del giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Contumacia e spese: verificare sempre, nelle liquidazioni del giudice del rinvio, se la controparte si era costituita nel grado cui le spese si riferiscono. La condanna alle spese di un grado in cui la parte vittoriosa è rimasta contumace è censurabile in cassazione per violazione dell’art. 91 c.p.c.
- Compensazione non sindacabile: impostare i motivi sulle spese solo sulla violazione del principio di soccombenza (condanna della parte interamente vittoriosa) o sul superamento dei massimi tabellari. La mancata compensazione, anche in caso di vittoria parziale in un grado intermedio, non è deducibile come vizio di legittimità.
- Perimetro del rinvio: prima della riassunzione, mappare i motivi rigettati nella sentenza rescindente, perché su di essi si forma giudicato interno che vincola il tema di indagine. Nel giudizio di rinvio la prova dei fatti costitutivi — qui le migliorie anteriori alla domanda — resta interamente a carico della parte istante.
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