Associazione narcotraffico: motivazione elusa e uso delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 3432 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di c.d. doppia conforme il giudice d’appello può motivare per relationem e omettere l’esame degli argomenti superflui, generici o manifestamente infondati, ma non può eludere le questioni specifiche e decisive proposte con i motivi di gravame. La sostanziale elusione di tali questioni integra il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il rinvio alla sentenza di primo grado non rende immune la decisione dal vizio. Quanto alla fattispecie associativa, non è sufficiente il semplice accordo per commettere una serie indeterminata di reati fine, essendo necessaria la prova della stabilità del vincolo e della consapevolezza di un programma criminale comune, desumibile dal susseguirsi ininterrotto delle condotte. In tema di intercettazioni di conversazioni internazionali, si può prescindere dalla rogatoria solo se è stata attivata la procedura per istradamento delle chiamate in un nodo situato in Italia; diversamente occorre l’assistenza giudiziaria all’estero.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, dichiarava non doversi procedere nei confronti di quattro imputati per i reati di detenzione a fini di cessione di hashish ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, estinti per prescrizione, assolveva uno di essi per un episodio e rideterminava le pene per le contestazioni residue, tra cui il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e un episodio di cessione.
Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione. Il nucleo delle doglianze riguardava l’esistenza e l’operatività del sodalizio criminoso, il ruolo di promotore attribuito a uno di essi e l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, disposte su utenze estere e su un’autovettura poi trasferita in Belgio, senza richiesta di rogatoria.
La Motivazione della Corte
Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato ritenuto capo del gruppo è accolto limitatamente alla contestazione associativa e all’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, mentre è inammissibile per manifesta infondatezza il motivo con cui altro ricorrente contesta la declaratoria di estinzione per prescrizione, prospettando la mancanza di prova della responsabilità.
La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione per omissione in caso di doppia conforme. Il giudice d’appello può motivare per relationem e tralasciare argomenti superflui o manifestamente infondati, ma tale tecnica non può trasformarsi in strumento per eludere le questioni poste dall’appellante. L’elusione di questioni specifiche, non sviluppate in primo grado o idonee a porre in discussione le valutazioni ivi compiute, è spia del vizio: il rinvio alla decisione di prime cure non rende immune la sentenza dall’assenza di disamina critica dei motivi.
Nel caso concreto la sentenza d’appello si traduce in una trascrizione nemmeno completa del percorso argomentativo di primo grado, restando silente su una parte consistente degli argomenti difensivi e non spiegando perché il modus agendi degli imputati dovesse inserirsi in un contesto stabilmente organizzato. La Corte ribadisce che per il reato associativo non servono strutture complesse né rigide ripartizioni di ruoli, ma è pur sempre necessaria una struttura minima, anche rudimentale, idonea a realizzare una serie indeterminata di episodi di spaccio, unitamente alla prova della stabilità e dell’indeterminatezza del programma, nonché della consapevolezza di ciascun partecipe di contribuire a un comune disegno criminale.
Sul versante probatorio, la trasferta all’estero era ricostruita prevalentemente su esiti di intercettazione la cui utilizzabilità era stata contestata sin dal primo grado. Il giudice d’appello aveva rigettato l’eccezione rilevando che le operazioni erano state traslate su linee attivate presso la sala ascolto della Procura, affermando che la captazione aveva avuto origine in Italia: secondo la Corte si tratta di affermazione puramente assertiva, non chiarendo quale procedura fosse stata attivata e in particolare se si fosse fatto ricorso alla procedura per istradamento, presupposto per prescindere dalla rogatoria. È invece corretta la soluzione data all’ulteriore questione relativa alle conversazioni captate a bordo dell’autovettura, autorizzate quando il mezzo si trovava in Italia e in uso esclusivo a un imputato: il successivo transito all’estero non impone il ricorso alla rogatoria.
La necessità di verificare l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche si riflette non solo sulla ricostruzione dell’episodio e sull’individuazione dei ruoli, ma anche sulla tenuta logica della motivazione quanto all’esistenza del sodalizio, essendo la trasferta, per le stesse valutazioni dei giudici di merito, tassello fondamentale del costrutto accusatorio. La sentenza è dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito, restando assorbite le questioni su partecipazione, qualificazione giuridica e congruità della pena.
Nota della Redazione
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