Reddito di cittadinanza: senza dichiarazione sottoscritta manca la condotta tipica (Cass. pen. Sez. VI n. 3436 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la condotta tipica sanzionata dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 esige che i dati essenziali all’erogazione del beneficio siano comprovati attraverso una dichiarazione sottoscritta dal richiedente. La mancanza di tale dichiarazione, o del relativo quadro del modulo predisposto dall’INPS, impedisce la configurazione del reato, poiché la sottoscrizione concorre a delineare la condotta materiale e non è supplita dalla produzione di un modulo generico scaricato dal sito dell’ente. Il generico dovere di lealtà del richiedente verso lo Stato non fonda la sanzione penale: ciò che la giustifica è la lesione, effettiva o potenziale, degli interessi pubblici cui il beneficio è finalizzato. La carenza della dichiarazione sottoscritta, quindi, rende inammissibile il ricorso del Procuratore generale che su tale dovere abbia costruito la propria censura, senza confrontarsi con la obiettiva assenza dell’atto.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre per l’annullamento della sentenza con cui la Corte di appello di Torino, il 10 giugno 2024, ha confermato l’assoluzione del ricorrente dai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen., perché il fatto non costituisce reato.
Secondo la contestazione, il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare, nelle dichiarazioni sostitutive del 7 dicembre 2020 e del 16 giugno 2021, di essere sottoposto a misura cautelare e poi a detenzione, così conseguendo indebitamente il reddito di cittadinanza. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 5 cod. pen. e censura la sentenza per aver trascurato la modulistica prodotta in appello, chiedendo annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 2 e 7 d.l. n. 4 del 2019, che il ricorrente ha richiamato con ampia citazione. Si tratta di fattispecie incomplete: una contiene il precetto, cioè l’obbligo di menzionare l’assenza dei requisiti ostativi all’ammissione alla misura di sostegno, l’altra la sanzione.
Il Collegio non contesta i principi generali evocati dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad altro beneficio per categorie svantaggiate, ha precisato che costituisce errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge diversa dalla legge penale” ai sensi dell’art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici non penali e non incorporata o richiamata dalla norma penale (Sez. IV n. 14011 del 12.02.2015).
Nel caso concreto, tuttavia, la decisione dei giudici di merito non si fonda sull’ignoranza della legge penale, ma sulla mancanza in atti della dichiarazione sottoscritta dal richiedente contenente dati falsi o incompleti. Nella documentazione acquisita non è contenuto il cd. Quadro F del modulo predisposto dall’INPS, che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni sulle condizioni di ammissione. Tale carenza non può essere supplita dalla produzione del modulo generico scaricato dal sito dell’INPS, che il ricorrente aveva allegato a sostegno dell’appello.
Oggetto della condotta sanzionata sono i dati essenziali all’erogazione del beneficio, i quali, sotto il profilo strutturale e funzionale, concorrono a delineare il reato e devono essere comprovati mediante dichiarazione sottoscritta. Il Collegio respinge l’argomentazione che individua il dato caratterizzante della tipicità nella violazione del patto di leale collaborazione tra cittadino e Stato, in funzione antielusiva: tale impostazione è stata smentita dalle Sezioni Unite n. 49686 del 13.07.2023, secondo cui il dovere di lealtà non è il fondamento della sanzione penale, che invece risiede nella lesione, effettiva o potenziale, degli interessi pubblici cui il beneficio è finalizzato.
Consegue a tali argomentazioni l’inammissibilità del ricorso, che, pur richiamando principi generali innestati sulla modulistica predisposta dall’INPS, non si è confrontato con la obiettiva mancanza della dichiarazione che il beneficiario avrebbe dovuto sottoscrivere per usufruire del reddito di cittadinanza.
Nota della Redazione
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