Giudice di rinvio vincolato al principio di diritto contrario alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. VI n. 31375 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., anche quando tale principio contrasti con un diverso e successivo orientamento delle Sezioni Unite. Il vincolo opera pure se la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il nuovo indirizzo era anteriore alla sentenza rescindente e nel giudizio di legittimità non sia stata promossa la rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.. In difetto di una sanzione per l’omessa rimessione, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto a ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte di appello, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha revocato ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando le ulteriori statuizioni e l’affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione.

Con un unico motivo, a contenuto complesso, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e vizi di motivazione. La revoca d’ufficio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avrebbe integrato una illegittima reformatio in pejus. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio, con elisione della revoca del beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la questione della legittimità della revoca d’ufficio della sospensione condizionale disposta dal giudice di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il ricorrente e il Procuratore generale richiamano la direttrice tracciata dalle Sezioni Unite n. 36460 del 30.05.2024, secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva del beneficio concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello di appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo.

La Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’istituto. Le Sezioni Unite Cerroni n. 7551 dell’08.04.1998 avevano distinto la revoca-decadenza ex art. 168, comma primo, cod. pen., di natura dichiarativa, dalla revoca per originaria illegittimità del beneficio, che implica una rivisitazione di merito della precedente decisione e non ha contenuto meramente ricognitivo. In quest’ultima ipotesi il giudice di appello non può revocare in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ostandovi l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in punto di divieto di reformatio in peius.

La Corte ha tuttavia ritenuto che tale linea interpretativa non trovi applicazione nel caso in esame, perché collide con il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. Da tale pronuncia discende un vincolo non superabile. L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione su ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile, anche quando sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza o quando il principio risulti contrario a quello affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie.

Il vincolo opera anche quando la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il nuovo orientamento fosse anteriore a quella rescindente. In caso di annullamento con rinvio disposto da una sezione semplice, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato anche qualora contrasti con un principio precedentemente espresso dalle Sezioni Unite, senza che nel giudizio rescindente sia stata promossa la rimessione obbligatoria ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. In difetto di una sanzione per l’omessa rimessione, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, immodificabile e sottratto a ulteriori impugnazioni, acquista autorità di giudicato interno, come confermato da Sez. U n. 4460 del 19.01.1994 e Sez. 1 n. 464 del 22.09.2020.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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