Indizi e perizia sulla camminata: confermata l’identificazione dell’autrice del furto (Cass. pen. Sez. 5 n. 10977 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione degli elementi indiziari è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e congrua. L’identificazione dell’autore del reato può fondarsi su un compendio indiziario composto dalla ricognizione operata da un agente di polizia giudiziaria, dal sequestro di indumenti coincidenti con quelli indossati dal soggetto ripreso e dagli esiti di una perizia antropometrica, pur in assenza di una percentuale di compatibilità. Il ricorso per cassazione che deduca violazioni di legge ma censuri in realtà il merito della decisione, prospettando una diversa valutazione probatoria, è infondato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità dell’imputata per il reato di furto in abitazione aggravato, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 600 di multa e sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputata ricorreva per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ritenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non integrassero indizi gravi, precisi e concordanti. Con il secondo, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione non superasse il vaglio della valutazione oltre ogni ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso non individuavano vizi di legittimità ma sottoponevano a una diretta rivisitazione elementi di prova, censurando in realtà il merito della decisione. Ha richiamato il principio per cui l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, consente di verificarne la consistenza e la decisività.

Nel merito, la Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato conto di un compendio indiziario ricco e coerente. In particolare, la perizia disposta in appello, pur non stabilendo una percentuale di compatibilità, aveva concluso che la camminata dell’imputata era coincidente con quella della persona ripresa il giorno del reato: in entrambi i casi il piede destro giungeva a terra con un angolo rivolto verso l’esterno, costante a ogni passo, con la gamba destra più veloce nell’esecuzione del passo e il piede orientato verso l’esterno. Una camminata descritta come fortemente caratterizzante e peculiare, tale da rendere la compatibilità un grave indizio.

A questo dato si aggiungeva la testimonianza dell’operante di polizia giudiziaria, che aveva riconosciuto l’imputata per caratteristiche morfologiche e tratti distintivi, ricevendone conferma pochi giorni dopo, quando l’aveva vista camminare per strada indossando pantaloni identici a quelli delle immagini del giorno del furto. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso il sequestro dei pantaloni, costituente riscontro oggettivo della ricognizione.

La sentenza impugnata aveva inoltre precisato che dal raffronto tra le immagini risultavano identici anche il modo di camminare, le due borse e la modalità di portarle sulla spalla, l’altezza e la corporatura, oltre alla presenza di un copricapo o parrucca idoneo a impedire il riconoscimento. La persona offesa, pur non avendo riconosciuto l’imputata, l’aveva comunque individuata per altezza e corporatura come molto affine alla responsabile.

La Corte ha quindi concluso per la complessiva infondatezza del ricorso, ritenendo la valutazione della Corte territoriale congrua e immune da violazioni di legge o vizi logici. Ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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