Riparazione per ingiusta detenzione esclusa per condotta gravemente colposa del detenuto (Cass. pen. Sez. IV n. 13360 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen., la condotta consapevole e volontaria che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit e le regole di esperienza comunemente accettate, sia idonea a creare una situazione di allarme sociale e a fondare l’adozione o il mantenimento del provvedimento restrittivo, integra dolo o colpa grave e preclude l’indennizzo. La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione e opera sul medesimo materiale probatorio, ma non può ritenere esistenti fatti esclusi dal giudice del processo, né escludere quelli da esso accertati o non esclusi. L’evoluzione giurisprudenziale sull’applicazione della fattispecie incriminatrice non esclude che la condotta costituisca prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di equo indennizzo per la privazione della libertà personale sofferta dal febbraio 2017 al dicembre 2019, in relazione a un procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura sulla base di gravi indizi di partecipazione a un sodalizio ritenuto articolazione della ‘ndrangheta in territorio svizzero. Con sentenza passata in giudicato, l’imputato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

La Corte d’appello, in funzione di giudice della riparazione, aveva respinto l’istanza rilevando che il ricorrente aveva dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione, avendo partecipato a riunioni e a rituali di affiliazione, condotte accertate nel giudizio di cognizione e idonee a fondare la misura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro dell’art. 314 cod. proc. pen., che contempla due distinte ipotesi: l’ingiustizia sostanziale del primo comma, che ricorre quando l’imputato è prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, non ha commesso il fatto, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave; e l’ingiustizia formale del secondo comma, incentrata sull’illegittimità del provvedimento adottato o mantenuto in difetto delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., accertata con decisione irrevocabile.

Il ricorrente invocava l’ipotesi della ingiustizia formale, sostenendo che la custodia era stata applicata e mantenuta in assenza dei presupposti di legge e che l’errore di diritto rendesse irrilevante l’accertamento della condotta ostativa. La Corte disattende la tesi: nel caso di specie non si configura una fattispecie di ingiustizia formale, ma un’ipotesi di ingiustizia sostanziale, sicché correttamente i giudici della riparazione hanno proceduto alla verifica dell’assenza del dolo o della colpa grave.

La Corte ribadisce il riparto di competenze. Spetta al giudice di merito la ricerca, la selezione e la valutazione dei fatti idonei a integrare o escludere le condizioni preclusive, con l’obbligo di motivazione adeguata, congrua e logica, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il perimetro dell’analisi è quello definito nel procedimento principale: il giudice della riparazione non può ritenere esistenti fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, ai fini della riparazione, fatti anche penalmente irrilevanti accertati o non esclusi (Sez. 4 n. 27397 del 2010).

Quanto alla nozione di dolo, richiamate le Sezioni Unite n. 43 del 1995, la Corte ricorda che è ostativa anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati con il parametro dell’id quod plerumque accidit, siano tali da creare allarme sociale e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. La nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen.: è ostativa la condotta che, per evidente e macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza, realizzi una situazione costituente prevedibile ragione di intervento dell’autorità che si sostanzi in un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi, valutando le condotte come gravemente colpose perché oggettivamente interpretabili in termini di partecipazione a una compagine mafiosa e sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Non sussiste contraddittorietà nel considerare contrarie a regole di cautela condotte penalmente irrilevanti ma sintomatiche di partecipazione a un’associazione criminale. Richiamando un precedente sovrapponibile (Sez. 4 n. 24006 del 2023), la Corte ribadisce che orientamenti interpretativi non conformi consentono legittimamente l’imputazione e la misura cautelare, senza che l’esito assolutorio fondato sull’orientamento opposto legittimi il diritto alla riparazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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