Estradizione e rischio ritorsivo per il collaboratore di giustizia (Cass. pen. Sez. VI n. 3456 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione processuale per l’estero, non integrano causa di rifiuto della consegna, ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., i rischi che l’estradando subisca atti di privata vendetta ad opera di soggetti estranei agli apparati istituzionali, trattandosi di evenienze prevenibili con opportune cautele. È invece errato equiparare a tali ragioni individuali le attività ritorsive conseguenti alla condotta collaborativa dell’estradando con l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente per perseguire gravi delitti: esse sono riferibili in modo diretto a precise decisioni istituzionali di quello Stato e, in assenza di specifiche garanzie sulla incolumità personale, impongono il rifiuto della consegna. La Corte di appello che ometta di richiedere allo Stato richiedente informazioni sul regime di protezione e sul carcere di destinazione incorre in motivazione lacunosa e contraddittoria. Il controllo sui gravi indizi di colpevolezza è di sola delibazione sommaria.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano dichiara sussistenti le condizioni per la consegna all’autorità albanese di un uomo destinatario di misura cautelare emessa dal Tribunale speciale di primo grado di Tirana per partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato a un triplice omicidio, poi non avvenuto. Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi e al pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, relativo alla riferibilità dell’utenza criptofonina al ricorrente, e lo dichiara inammissibile per aspecificità. Ricorda che l’Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando. A fronte del dato oggettivo fornito dall’autorità giudiziaria francese — che indica il ricorrente come intestatario e utilizzatore dell’utenza — la difesa si è limitata a negare la riferibilità, rendendo la censura aspecifica.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono invece accolti. Il nodo è il pericolo di vita o di incolumità dell’estradando in assenza di garanzie del Paese richiedente sulle condizioni di detenzione. Il ricorrente ha collaborato con la giustizia albanese in un’importante indagine sul crimine organizzato, consentendo l’applicazione di una misura cautelare a carico di cinquanta persone; è stato vittima di quattro tentativi di omicidio ed è stato sottoposto a regime di protezione dalle autorità albanesi.

La Corte di appello, pur ritenendo documentati collaborazione e protezione, ha escluso il pericolo effettivo rilevando che l’ultimo attentato risaliva al marzo 2022 e che il mandante era stato sottoposto a custodia cautelare. Per la Cassazione la motivazione è contraddittoria e lacunosa: il dato temporale è di per sé irrilevante in contesti di criminalità organizzata, e le circostanze rappresentate non escludono il pericolo, mancando la conoscenza del carcere di destinazione e risultando certo che esso è diverso da quello ove sono detenuti i soggetti individuati dal ricorrente.

La Corte richiama il principio per cui non integrano causa di rifiuto i rischi di privata vendetta ad opera di soggetti estranei agli apparati istituzionali, ma precisa che è errato equiparare a tali ragioni le attività ritorsive derivanti dalla collaborazione con l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente per perseguire gravi delitti. L’estradando ha già subito gravi conseguenze e il programma di protezione risulta revocato, così da porlo in una condizione di pericolo riferibile in modo diretto a precise decisioni istituzionali dello Stato richiedente. La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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