Prescrizione sospesa per reati del 2017-2019 secondo riforma Orlando (Cass. pen. Sez. 7 n. 10396 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 né dalla legge n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021. La concreta operatività della sospensione del termine prescrizionale, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.
Il Fatto
Il ricorrente, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva assolto da una delle imputazioni e aveva rideterminato la pena per i reati di cui ai capi c) e d), riqualificando il primo ai sensi dell’art. 697 cod. pen. in ipotesi contravvenzionale e assorbendo il secondo nel medesimo capo, con condanna a mesi quattro di arresto, pena sospesa.
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale come riqualificato; con il secondo motivo sono state formulate censure in relazione alla stessa qualificazione giuridica e alla sussistenza della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione, disattendendola. I reati di cui ai capi c) e d) risultavano commessi in data 11/12/2019 e, pertanto, rientravano nell’ambito di applicazione temporale della legge 23 giugno 2017 n. 103. La Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge Orlando, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 né dalla legge 27 novembre 2021 n. 134.
La Corte ha quindi computato, tra il primo e il secondo grado di giudizio, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla legge n. 103 del 2017, precisando che la concreta operatività della sospensione postula che il dies a quo sopravvenga prima dell’integrale decorso del termine prescrizionale. Alla data di emissione della sentenza di appello, il 28/02/2025, il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha rilevato la genericità e aspecificità, poiché le censure non si confrontavano con le puntuali ragioni poste dalla Corte territoriale a sostegno della responsabilità in relazione alla detenzione dei proiettili, ritenuti “sempre equiparabili alle munizioni quando contengano polvere da sparo”. Le doglianze sono state considerate meramente reiterative e non consentite, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
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Nota della Redazione
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