Contestazioni a catena e associazione mafiosa: la detenzione non interrompe la permanenza (Cass. pen. Sez. VI n. 3458 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa contestato in forma “aperta”, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell’indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa. Lo stato di detenzione non costituisce elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza del reato associativo di tipo mafioso, dovendosi rifuggire da precostituiti automatismi. La protrazione della condotta deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi, la cui deduzione grava sul ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di retrodatazione, e conseguente dichiarazione di perdita di efficacia, della misura della custodia cautelare in carcere emessa a suo carico per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato con condotta tuttora in atto.

La questione riguarda il rapporto tra la misura cautelare eseguita in un procedimento per reato associativo in materia di stupefacenti e la successiva ordinanza emessa in altro procedimento per partecipazione ad associazione mafiosa. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato gli elementi nuovi prodotti dalla difesa, allegati da una informativa di polizia, dai quali emergerebbe la sua appartenenza alla cosca e l’utilizzazione del metodo mafioso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo proposto è generico. Il Tribunale aveva rilevato che i reati ascritti nel primo procedimento erano relativi a reato associativo in materia di stupefacenti, estorsione e intestazioni fittizie, rispetto ai quali non era contestata l’aggravante mafiosa, e che il ricorrente agiva in concorso con soggetti diversi da quelli coinvolti nel secondo processo.

L’ordinanza impugnata, richiamando una precedente sentenza della stessa Corte, ha spiegato che non era acquisita la prova della rescissione del vincolo associativo in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato con condotta perdurante, anche successiva all’operatività temporalmente delimitata del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all’esecuzione della misura cautelare nel primo procedimento.

Il ricorrente non ha contestato tale affermazione, attraverso la deduzione di elementi specifici desumibili dalle sentenze di condanna o da altri atti processuali, al fine di dimostrare la cessazione della permanenza. L’ordinanza ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui, fuori dal caso in cui oggetto di contestazione nelle due ordinanze sia il medesimo fatto, rileva quale presupposto di operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. l’anteriorità alla prima ordinanza dei fatti oggetto della successiva.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di contestazioni a catena, il provvedimento coercitivo determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa (Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283). Lo stato di detenzione non è di per sé decisivo rispetto alla permanenza dell’affectio societatis, potendo la ratio dell’istituto trovare attuazione, rifuggendo da automatismi, attraverso l’acquisizione di elementi che consentano di ritenere intervenuta la cessazione della permanenza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222).

Tali elementi non sono stati indicati nel ricorso, mentre l’ordinanza impugnata ha affermato che le indagini svolte dimostravano proprio la protrazione della condotta partecipativa in epoca successiva all’esecuzione della misura nel primo procedimento. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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