Falso ideologico in atto pubblico per ordini di servizio della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. V n. 11928 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di uscita dell’autovettura di servizio e l’ordine di servizio redatti dall’appartenente alla polizia giudiziaria costituiscono atto pubblico ai fini dell’art. 479 cod. pen., anche quando siano destinati a rimanere interni all’amministrazione di appartenenza. L’attitudine attestativa e la fede privilegiata non dipendono dall’inserimento in un procedimento a effetti esterni, né dalla previsione di un obbligo legale di forma: rileva che l’atto sia compilato nell’esercizio delle funzioni per documentare la regolarità degli adempimenti e si ponga come presupposto necessario di momenti procedimentali successivi. È pertanto penalmente rilevante la falsa attestazione delle ragioni e del luogo del servizio, della sua destinazione istituzionale e dell’espletamento di lavoro straordinario.

Il Fatto

Due appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria di una Procura della Repubblica utilizzarono un’autovettura di servizio per una trasferta in altra regione, motivata, secondo l’accertamento di merito, da ragioni esclusivamente personali e non istituzionali. Nell’ordine di uscita del mezzo e nell’ordine di servizio gli interessati attestavano che il servizio era stato svolto per conto dell’autorità giudiziaria, indicando anche lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria e di lavoro straordinario.

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il delitto di peculato d’uso e rideterminava la pena per i residui delitti di falso ideologico. Gli imputati ricorrevano per cassazione, contestando la qualificazione degli atti come pubblici e la sussistenza degli altri presupposti di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione di diritto sulla natura degli atti. Il richiamo difensivo alla pronuncia delle Sezioni Unite sul cartellino marcatempo è giudicato non pertinente: quel precedente riguardava un rapporto di lavoro di natura privatistica, con atti rilevanti a meri fini retributivi, mentre il personale di polizia è soggetto a un rapporto di lavoro di natura pubblicistica e gli atti in esame attestano attività di ordine pubblico svolta nell’esercizio delle funzioni.

Il principio affermato è che la nozione di atto pubblico, agli effetti della tutela penale, è più ampia di quella desumibile dall’art. 2699 cod. civ. e comprende anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa. Ai fini dell’art. 479 cod. pen. non rileva la distinzione tra atti a efficacia interna ed esterna, perché anche i primi possono assumere valenza probatoria in relazione all’attività espletata dalla pubblica amministrazione.

Gli atti redatti dall’imputato indicavano al superiore l’attività compiuta e le relative ragioni, ponendosi come presupposto necessario di momenti procedurali successivi, in vista dell’utilizzo delle autovetture di servizio e dell’organizzazione del lavoro. Ne deriva la loro natura di atto pubblico fidefacente, assistito da presunzione di verità superabile solo con la querela di falso o con sentenza penale.

La Corte ribadisce che la relazione di servizio è atto pubblico, e che integra il falso ideologico la rappresentazione anche solo parziale dei fatti caduti sotto la percezione del pubblico ufficiale, con omissione di dati non irrilevanti. L’eventuale sciatta compilazione del documento non ne esclude la rilevanza, e la richiesta di riqualificazione nel delitto di false attestazioni o certificazioni è respinta perché nella specie non è contestato l’irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze.

Per la posizione dell’altra imputata, la Corte esclude che il dolo generico richieda l’animus nocendi o decipiendi: è sufficiente la volontà dell’immutatio veri. Il diniego della particolare tenuità del fatto è ritenuto sorretto da congrua motivazione, incentrata sulle modalità della condotta e sulla strumentalizzazione della trasferta per conseguire ulteriori benefici economici. È inoltre inammissibile la censura sulla mancata applicazione della non menzione, non essendo stata proposta in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2699 c.c.

Tutte le 81 sentenze sull'art. 2699 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *