Ricorso per rivalutazioni fattuali inammissibile per coltivazione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. III n. 5792 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità demandato al giudice di legittimità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza possibilità di procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Tale principio si applica tanto alla verifica del fumus commissi delicti quanto a quella del periculum libertatis.

Il Fatto

A seguito dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto del GIP, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, applicava all’indagato le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento cautelare concerneva il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato in relazione alla coltivazione, presso l’abitazione dell’indagato, di otto piante di marijuana, dalle quali era possibile ricavare complessivamente 21.150 mg di THC, equivalenti a 846 dosi.

L’indagato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo motivo, in punto di fumus, censurava l’errata interpretazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo l’uso personale delle piante in ragione del loro numero ridotto, della rudimentale tecnica di coltivazione e della natura meramente prognostica delle dosi ricavabili. Con il secondo motivo, quanto al periculum, deduceva l’errata applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., evidenziando l’assenza di precedenti penali specifici e la ritenuta destinazione al consumo personale della coltivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto qualora deduca la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Al contrario, sono inammissibili le censure che, involgendo la ricostruzione dei fatti, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando i principi espressi da precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato come la censura si risolvesse nella prospettazione di una valutazione alternativa e più favorevole al reo delle medesime circostanze fattuali considerate dal Tribunale del riesame: il numero delle piantine, la tecnica di coltivazione e il numero di dosi ricavabili. Il Tribunale, con motivazione estesa e scevra da manifesta illogicità, aveva invece escluso la configurabilità di una condotta atipica, valorizzando il numero non esiguo delle piante, la loro conformità al tipo botanico della canapa indiana, l’elevato contenuto di THC ricavabile e la predisposizione di una mini serra con luci e attrezzature.

A tale conclusione il giudice del riesame era pervenuto in ossequio ai criteri stabiliti dalle Sezioni Unite Caruso, secondo cui non integra il reato di coltivazione la condotta che, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, perché svolta in forma domestica con tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. Elementi, questi, ritenuti insussistenti nel caso di specie anche alla luce del rinvenimento di sacchetti di plastica e nastro isolante.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura, contestando in fatto i presupposti delle esigenze cautelari, si limitava a prospettare una diversa valutazione degli elementi già considerati dal Tribunale. Il ricorrente deduceva che il numero delle piantine fosse tale da escludere il pericolo di reiterazione e che l’autoproduzione costituisse un fattore di decremento del mercato illecito, chiedendo, in tal modo, una rivalutazione fattuale preclusa al giudice di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e dell’assenza di ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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