Ricorso in Cassazione inammissibile se reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3666 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si fonda sulla pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, poiché tali censure, prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata, sono solo apparenti e non assolvono la funzione tipica del motivo di ricorso. Nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2) e 223, comma 1, L.F. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ruolo effettivamente rivestito, e infine il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara inammissibile per il suo carattere reiterativo. Le doglianze proposte riproducono pedissequamente quelle già avanzate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Tali censure devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Sul punto il Collegio richiama un indirizzo consolidato, citando Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009. La motivazione della Corte territoriale risulta adeguata laddove ha evidenziato come la tesi di un mero ruolo di prestanome della società, contrapposta alla qualifica di amministratore rivestita ufficialmente, sia frutto di una prospettazione difensiva priva di riscontri, salvo una generica affermazione del curatore.

Il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul medesimo profilo del ruolo rivestito, è ritenuto denso di argomentazioni meramente teoriche e incontra gli stessi limiti del primo.

Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Sul punto la Corte richiama Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 e Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, secondo cui il giudice può limitarsi a considerare gli elementi ritenuti decisivi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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