Sequestro finalizzato a confisca allargata sindacabile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 311 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Le doglianze che, pur formalmente etichettate come violazione di legge, si risolvono in un non consentito sindacato sul merito della motivazione sono inammissibili. I provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen. devono contenere una concisa motivazione sul periculum in mora, illustrando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Con decreto del 12 aprile 2024 il G.I.P. del Tribunale di Cagliari disponeva, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., il sequestro di una somma di denaro in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e ad altri reati. Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 7 maggio 2024, confermava il provvedimento.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo l’assenza di riscontri sui reati ascritti, il travisamento della documentazione sulla provenienza lecita del denaro e l’irragionevolezza del rapporto temporale con il reato presupposto, nonché il difetto di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto privo di specificità: il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale, quanto al fumus commissi delicti, ha richiamato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale e ha indicato ulteriori elementi indiziari sulla partecipazione del ricorrente all’associazione e sui singoli reati in materia di stupefacenti.
Il secondo motivo è dichiarato non consentito. Il ricorrente non è legittimato a dolersi della confisca della somma riconducibile alla società di cui non ha agito quale legale rappresentante. Nel merito, il decreto di sequestro dà conto della provenienza illecita del denaro, qualificandolo come provento dell’attività di narcotraffico, e indica le ragioni del periculum in mora; il Tribunale del riesame ha condiviso e richiamato tale motivazione, esaminando le deduzioni difensive, i dati contabili e le giacenze sui conti correnti, e ha ritenuto implausibile la detenzione domestica di una somma tanto rilevante in contanti.
Quanto alla ragionevolezza temporale, il Tribunale ha considerato il denaro compatibile con l’attività di spaccio, trattandosi di reati commessi in un periodo antecedente di circa un anno rispetto al sequestro. La Corte ribadisce il ius receptum: a fronte di argomentazioni corrette, logiche ed esaurienti, le doglianze refluiscono in un sindacato di merito non riconducibile alla violazione di legge, unico vizio devolvibile in materia di misure cautelari reali, richiamando Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023.
Il terzo motivo è anch’esso privo di specificità. La Corte ricorda che i provvedimenti finalizzati alla confisca allargata devono contenere una concisa motivazione sul periculum, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità (Sez. Un. n. 36959 del 24/6/2021; Sez. 5 n. 44221 del 29/9/2022), e rileva che il Tribunale ha assolto all’obbligo, individuando il rischio di reimpiego delle somme in ulteriori attività illecite. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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