Conflitto di competenza dichiarato cessato per sopravvenuta decisione giurisdizionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 2049 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza deve essere dichiarato cessato quando la situazione di stasi processuale che ne ha determinato l’insorgenza sia venuta meno per effetto di una decisione giurisdizionale. La sopravvenuta pronuncia di legittimità che, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, abbia annullato per abnormità il provvedimento declinatorio della competenza, elimina il presupposto dell’intervento della Corte di Cassazione, la quale non è chiamata a risolvere un conflitto ormai privo di oggetto.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sollevava conflitto negativo di competenza con la Corte di Assise della medesima località, in un procedimento per omicidio consumato e tentato, reati in materia di armi ed evasione, commessi in diverse località. L’imputato, destinatario di decreto di giudizio immediato, aveva chiesto il giudizio abbreviato condizionato. Il pubblico ministero aveva contestato la circostanza aggravante della premeditazione, ritenuta dal giudice ostativa al rito abbreviato per la natura del reato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Assise.
La Corte di Assise, tuttavia, dichiarava la nullità dell’udienza camerale e degli atti conseguenti, trasmettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovata valutazione dell’istanza. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione per abnormità. Il giudice per le indagini preliminari, cui gli atti erano stati trasmessi, sollevava quindi conflitto, ritenendo sussistente la competenza della Corte di Assise.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, in data odierna, era stato deciso il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la medesima ordinanza della Corte di Assise che aveva determinato l’attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari. Tale ricorso era stato accolto, previa valutazione di abnormità del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione degli atti alla Corte di Assise.
Il venir meno del provvedimento declinatorio della competenza per effetto di una decisione giurisdizionale ha fatto cessare la situazione di stasi processuale. La Corte ha pertanto dichiarato cessato il conflitto, non essendo più necessario il suo intervento per la risoluzione di una controversia sulla competenza ormai priva di oggetto.
La pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate dal giudice rimettente, in quanto la sopravvenuta decisione ha eliminato il presupposto stesso del conflitto. La declaratoria di cessazione costituisce l’esito naturale del procedimento, una volta venuto meno il provvedimento che ne aveva determinato l’insorgenza.
Nota della Redazione
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