Arresto in flagranza senza querela se offesa non rintracciabile (Cass. pen. Sez. 5 n. 17762 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 60 del 2023, l’arresto in flagranza per un reato perseguibile a querela può essere eseguito anche in mancanza della querela nel solo caso in cui la persona offesa non sia prontamente rintracciabile. In tale ipotesi eccezionale, la querela non costituisce condizione di legittimità dell’arresto, che deve essere conseguentemente convalidato anche in sua assenza, pure se la persona offesa, successivamente rintracciata, abbia scelto di non sporgere querela. Unica conseguenza della mancata proposizione della querela nel termine di quarantotto ore dall’arresto, della rinuncia o della remissione è l’immediata liberazione dell’arrestato, non già l’annullamento o la revoca del provvedimento di convalida già emesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna non aveva convalidato l’arresto di due soggetti, avvenuto il 3 dicembre 2025, per il reato di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 3, cod. pen. Il Tribunale, adito per il giudizio direttissimo, aveva motivato il diniego rilevando la mancanza della querela, condizione di procedibilità la cui assenza avrebbe impedito la convalida dell’arresto e l’applicazione di misure cautelari.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo che l’arresto era stato eseguito quando la persona offesa non era prontamente rintracciabile: il furto era stato tentato ai danni di un esercizio commerciale appartenente a una catena con responsabili dislocati in varie regioni del Nord Italia. Solo successivamente era giunto da altro distretto un delegato, che aveva formalizzato la denuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il disposto dell’art. 380, comma 3, cod. proc. pen.. La disposizione, nel testo novellato dalla legge n. 60 del 2023, consente l’esecuzione dell’arresto anche in mancanza della querela quando la persona offesa non sia prontamente rintracciabile. In questa evenienza, la querela può sopravvenire entro quarantotto ore dall’arresto; se ciò non accade, o se l’avente diritto rinuncia o rimette la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.
La Corte ha chiarito che la mancanza della querela, nell’ipotesi di non pronta rintracciabilità della persona offesa, non inficia la legittimità dell’arresto. La querela non è condizione per la legittimità dell’arresto, che deve essere convalidato anche in sua assenza, a prescindere dalla successiva scelta della persona offesa di non sporgere querela. L’unica conseguenza prevista dalla norma è l’immediata liberazione dell’arrestato, senza che possa disporsi l’annullamento o la revoca della convalida già emessa.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, essendo l’arresto stato legittimamente eseguito. L’annullamento senza rinvio, su ricorso del pubblico ministero, è stato disposto in quanto il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria; l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici, come già affermato da Sez. 3, n. 14971 del 2022.
La Corte ha infine escluso che ricorresse un’ipotesi di abnormità del provvedimento, poiché la restituzione degli atti al pubblico ministero, in caso di mancata convalida e in assenza di consenso al rito direttissimo, costituisce un epilogo normale del procedimento, avverso il quale è esperibile il ricorso per cassazione.
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Nota della Redazione
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