Revoca dell’indulto e decorrenza della prescrizione della pena dalla irrevocabilità (Cass. pen. Sez. I n. 3799 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio. Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la commissione del reato che impone la revoca costituisce l’avverarsi della condizione risolutiva che impediva l’esecuzione della pena indultata: la pena diventa eseguibile solo da quel momento e da allora decorre il termine per la sua prescrizione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, che prevede l’automatica revoca del beneficio, non essendo configurabile il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost. né con le finalità rieducative della pena.
Il Fatto
Il condannato aveva beneficiato dell’indulto, concesso con due ordinanze emesse nel 2010 dal giudice dell’esecuzione, in relazione a pene detentive e pecuniarie applicate con distinte sentenze di condanna.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Lecce chiese la revoca del beneficio, perché il condannato aveva riportato una nuova condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni, con sentenza della Corte di appello di Lecce del 10/09/2021, divenuta irrevocabile il 15/07/2022. Il giudice dell’esecuzione accolse la richiesta con ordinanza del 12/07/2024. Il condannato ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 172, comma 5, cod. pen., sostenendo che le pene inflitte fossero estinte per decorso del tempo, dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dalla data di consumazione del reato e non da quella di irrevocabilità della sentenza di condanna.
La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2/15 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, secondo cui, nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio.
Il Collegio ha precisato che il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la commissione del reato che impone la revoca costituisce l’avverarsi della condizione risolutiva che impediva l’esecuzione della pena indultata. La pena diventa eseguibile da quel momento e da allora decorre il termine decennale di estinzione. Nel caso concreto, correttamente il giudice dell’esecuzione aveva revocato il beneficio, perché il termine decorreva dalla irrevocabilità della sentenza del 10/09/2021, divenuta definitiva il 15/07/2022.
Il secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, per l’automatismo della revoca. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza, osservando che il beneficio era già stato applicato con ordinanze del 2010 mai impugnate e che nel giudizio si discuteva solo della revoca.
Nel merito, la Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia (Sez. I n. 5565 del 21/11/1994, dep. 1995, Bontempo Soave, Rv. 200407), che aveva già ritenuto manifestamente infondata analoga questione sull’art. 4 d.P.R. n. 394 del 1990. Ha rilevato che il condannato, commettendo il nuovo delitto, ha piena consapevolezza della possibile revoca, e che la normativa sui benefici penitenziari garantisce comunque l’esecuzione della pena nell’ottica della rieducazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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