Il diniego del patrocinio non può fondarsi sulla mancata allegazione del documento (Cass. pen. Sez. 4 n. 12788 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per il richiedente detenuto trova applicazione l’art. 93 del d.P.R. n. 115/2002, il quale rinvia all’art. 123 cod. proc. pen.: le istanze e le dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute dal direttore del carcere. Detta ricezione attesta la provenienza dell’atto dal soggetto che lo ha reso, con la conseguenza che il requisito dell’autenticazione della sottoscrizione, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 78 del medesimo decreto, deve ritenersi soddisfatto. Non costituisce, pertanto, elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’istanza l’allegazione di un documento di identità da parte del soggetto detenuto; il diniego fondato sull’incertezza delle generalità è legittimo solo quando tale incertezza permanga, non già quando sia agevolmente superabile attraverso gli atti del fascicolo o le verifiche richieste all’ufficio.

Il Fatto

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da una persona detenuta, per la mancata allegazione di un documento di identità. A seguito dell’opposizione, il medesimo giudice aveva confermato il provvedimento, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’incertezza sull’identità dell’istante legittima il rigetto della domanda. La ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 74 e ss. del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che la dichiarazione resa da soggetto detenuto non richiedesse l’allegazione del documento di identità, essendo sufficiente la sottoscrizione. A sostegno dell’istanza era stata prodotta la comunicazione di ingresso nell’istituto carcerario, con la quale l’ufficio matricola aveva trasmesso copia del documento di identità e dei dati personali dell’istante.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il richiamo operato dal giudice dell’opposizione alla giurisprudenza in tema di incertezza sulle generalità dell’istante non era pertinente alla fattispecie. Tale orientamento, infatti, riguarda l’ipotesi in cui l’identificazione del richiedente sia rimasta oggettivamente incerta, impedendo la verifica delle condizioni per l’ammissione al beneficio.

Nel caso di specie, invece, doveva applicarsi la disposizione dell’art. 93 del d.P.R. n. 115/2002, la quale, per il richiedente detenuto, rinvia all’art. 123 cod. proc. pen. Ne consegue che le istanze presentate dal detenuto devono essere ricevute dal direttore del carcere, il quale, per il solo fatto di riceverle, attesta la provenienza dell’atto dal soggetto dichiarante. Tale ricezione soddisfa il requisito dell’autenticazione richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 78 del d.P.R. n. 115/2002, come già affermato da Sez. 4, n. 8919 del 2012.

La Suprema Corte ha quindi concluso che, in presenza della ricezione dell’atto da parte del direttore del carcere, l’allegazione del documento di identità non è elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’istanza. Nel caso concreto, inoltre, la ricorrente aveva dichiarato che il documento era depositato presso l’ufficio matricola del carcere, circostanza agevolmente verificabile per il riscontro delle generalità. La motivazione dell’ordinanza impugnata è stata pertanto ritenuta inficiata dalla violazione delle disposizioni applicabili, con conseguente annullamento e rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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