Nessuna competenza del giudice penale su beni non confiscati né sequestrati (Cass. pen. Sez. I n. 3800 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice dell’esecuzione definisce senza formalità, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento esperibile in opposizione davanti allo stesso giudice, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all’individuazione del destinatario, in quanto afferenti alla restituzione dei beni in sequestro. Il presupposto per attivare tale procedura è che il bene oggetto di istanza sia confiscato o sequestrato. In difetto di tale presupposto, non residua alcuna competenza del giudice dell’esecuzione e la controversia, involgendo rapporti tra società, appartiene alla sede civilistica.
Il Fatto
Il difensore del socio-liquidatore di una società chiedeva al GIP del Tribunale di Catanzaro la modifica dell’intestazione di due mezzi, intestati dagli amministratori giudiziari — dopo il dissequestro della società — ad altra società nel frattempo fallita e utilizzati in forza di un contratto di comodato scaduto. L’istante chiedeva un’intimazione agli amministratori per dare esecuzione a quanto pattuito in una scrittura privata allegata.
Il giudice adito dichiarava non luogo a provvedere, ritenendo necessaria la sede civile. L’opposizione proposta, qualificata ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., veniva respinta. Il ricorrente, richiamando una pronuncia della Cassazione civile, deduceva violazione del contraddittorio e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. L’istanza originariamente rivolta al GIP mirava a ottenere un provvedimento non adottabile dal giudice penale, poiché attinente a una questione meramente civilistica, inerente a rapporti tra società, nessuna delle quali sotto sequestro o oggetto di confisca.
Il richiamo del ricorrente alla pronuncia della Cass. civ. n. 17437 del 2024, relativa alle pretese dei terzi sui beni confiscati, risulta aspecifico e deassiale: tale decisione attiene a ipotesi diversa, poiché i beni oggetto dell’istanza non erano né in sequestro né soggetti a confisca.
Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., procede con le forme dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., senza formalità e con provvedimento opponibile, tra l’altro in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate. La Corte richiama il principio affermato da Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Rv. 286157 – 01, secondo cui rientrano tra le questioni definite senza formalità anche quelle sulle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e sull’individuazione del destinatario, in quanto afferenti alla restituzione dei beni in sequestro.
Il presupposto fattuale della procedura è dunque che il bene sia confiscato o sequestrato. Nel caso concreto i beni non erano né sequestrati né confiscati, di talché non è ravvisabile alcuna competenza del giudice dell’esecuzione per controversie che devono trovare composizione in sede civilistica. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
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