Fatto non costituisce reato: legittima la scelta motivata del giudice (Cass. pen. Sez. 2 n. 7998 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta tra le diverse formule di proscioglimento non è rimessa all’equipollenza, ma il giudice di merito deve pronunciare quella che, nel caso concreto, risulta più adeguata all’esito del giudizio. La formula “perché il fatto non costituisce reato” è corretta quando la condotta materiale dell’imputato è accertata e si inserisce nella catena causale del delitto, ma difetta la prova dell’elemento soggettivo; in tal caso non può essere pronunciata la formula “per non aver commesso il fatto”. L’imputato assolto con formula meno ampia di quella richiesta ha un interesse concreto ad impugnare solo se deduce la sussistenza di un pregiudizio specifico derivante dalla formula prescelta, e non può limitarsi a invocare il principio di non equipollenza delle formule assolutorie.
Il Fatto
Il direttore di una filiale bancaria era stato assolto in primo grado con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dall’accusa di concorso in truffa aggravata ai danni dell’istituto di credito. La condotta contestata consisteva nell’aver inoltrato pratiche di mutuo basate su perizie di stima gonfiate, che avevano indotto la banca a erogare finanziamenti per un valore superiore a quello reale degli immobili, generando provvigioni illecite per gli intermediari.
La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto l’impugnazione dell’imputato ritenendo l’assenza di un interesse concreto ad ottenere una diversa formula assolutoria. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai principi sulla non equipollenza delle formule di proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendo corretta la formula assolutoria adottata dai giudici di merito. Il Collegio ha osservato che dall’istruttoria era emersa la sussistenza della condotta materiale dell’imputato, il cui apporto nella trasmissione delle pratiche era stato necessario al perfezionamento delle attività delittuose. Tale accertamento impedisce di configurare l’insussistenza del fatto-reato e rende impropria anche la formula “per non aver commesso il fatto”, atteso che la condotta dell’imputato si era comunque inserita nella catena delle azioni richieste per la consumazione della truffa.
La Corte ha quindi precisato che la formula prescelta, “il fatto non costituisce reato”, risulta corretta perché la ragione dell’assoluzione risiedeva nell’accertata carenza dell’elemento soggettivo del reato: l’imputato aveva agito con superficialità e negligenza, ma senza la consapevolezza dell’operazione truffaldina. Tale atteggiamento colposo, pur rilevante sul piano disciplinare, non era idoneo a integrare il dolo richiesto dal delitto di truffa.
Quanto al motivo concernente la non equipollenza delle formule assolutorie, la Corte ha ribadito che tale principio non conferisce all’imputato un automatico diritto all’impugnazione per ottenere una formula diversa, essendo comunque necessario allegare un interesse specifico e concreto alla modifica della statuizione assolutoria. La mera invocazione del principio, senza la deduzione di un pregiudizio effettivo, rende l’impugnazione inammissibile.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita.
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Nota della Redazione
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