Obblighi di preavviso in zona sismica anche per opere di minore rilevanza (Cass. pen. Sez. III n. 4146 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi, sanciti dall’art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380/2001, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell’intenzione di eseguire un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall’art. 95 d.P.R. n. 380/2001, sussistono anche per le opere non soggette a preventiva autorizzazione perché qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità. Depone in tal senso l’art. 94-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche a campione, postula che l’ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell’intervento e disponga del relativo progetto. La censura che solleciti una diversa lettura dei dati probatori integra vizio di motivazione solo apparente ed è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l’imputato dal reato edilizio contestato al capo 1 perché il fatto non sussiste e dichiarava estinto il reato paesaggistico di cui al capo 3, confermando nel resto la decisione di primo grado, che aveva prosciolto l’imputato per la particolare tenuità del fatto dai residui reati in materia sismica e paesaggistica. Le contestazioni residue riguardavano l’edificazione, in zona sismica, di un muro in pietra a contenimento di una piccola scarpata senza preavviso alle autorità preposte né autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, e la realizzazione della medesima opera all’interno di un’area protetta senza le necessarie autorizzazioni.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e rappresentando il carattere precario e temporaneo del manufatto, nonché l’irrilevanza del nulla osta rilasciato dall’Ente Parco rispetto all’opera concretamente realizzata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi, pur formalmente denunciando vizi motivazionali, sollecitavano in realtà una diversa lettura dei dati probatori, estranea al perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al reato in materia sismica, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva tenuto conto della relazione tecnica prodotta a posteriori dal direttore dei lavori, ritenendone le conclusioni smentite dal fatto che l’opera era pressoché terminata e che, successivamente, non si procedette alla realizzazione del secondo muro.
In maniera dirimente, la Corte ha ribadito il principio secondo cui gli obblighi di preavviso scritto e di deposito del progetto, sanzionati dall’art. 95 d.P.R. n. 380/2001, sussistono anche per le opere non soggette a preventiva autorizzazione, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità. Il richiamo è al precedente Sez. III n. 37117 del 15.06.2023, Nisi, Rv. 285138, con il quale il ricorrente non si era misurato criticamente. La Corte ha quindi confermato che, seppur non necessaria l’autorizzazione, permaneva l’obbligo di preavviso e di presentazione del progetto firmato, obbligo rimasto inadempiuto.
Quanto al reato paesaggistico, la Corte ha rilevato che il nulla osta dell’Ente Parco riguardava l’originaria previsione di due muretti e non l’unico muro poi realizzato, per il quale era stata rilasciata una successiva autorizzazione paesaggistica. Trattandosi di valutazione di fatto, le censure del ricorrente si risolvevano in doglianze di merito, inammissibili in sede di legittimità.
All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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