Evasione e rinnovazione istruttoria, la prova del luogo di lavoro va acquisita (Cass. pen. Sez. VI n. 7336 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso sentenza di condanna per il reato di evasione, la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. va accolta quando la documentazione difensiva prodotta sia assolutamente necessaria ai fini del giudizio sulla responsabilità, ove verta sull’effettiva sede di svolgimento della prestazione lavorativa autorizzata. Il giudizio di colpevolezza non può fondarsi su un automatismo probatorio: occorre accertare l’elemento psicologico, anche valutando se l’erronea indicazione del luogo di lavoro sia imputabile alle approssimazioni della richiesta di autorizzazione o del provvedimento che l’ha concessa. Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto esige una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, comprensiva — dopo le modifiche recate dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 — della condotta successiva al reato. Le precedenti condanne per rapina non denotano di per sé l’abitualità nel reato di evasione.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 maggio 2024, confermava la condanna di un imputato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. accertato il 30 luglio 2017. L’imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed era stato autorizzato ad assentarsi dall’abitazione per attività lavorativa e per frequentare un’autoscuola; nel corso del controllo non veniva trovato nei luoghi autorizzati, bensì presso un vicino centro sportivo ove svolgeva mansioni di custode e addetto alle pulizie.

Con motivi aggiunti depositati il 23 febbraio 2024, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, producendo busta paga e una mail del datore di lavoro attestante che l’attività si svolgeva in sede esterna rispetto alla sede principale della società. La richiesta non veniva esaminata in appello. Il ricorrente deduceva inoltre la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, delle circostanze attenuanti generiche, di una pena sostitutiva o dell’ammissione al percorso di giustizia riparativa.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nodo centrale è la mancata acquisizione della documentazione difensiva, assolutamente necessaria ai fini del giudizio sulla responsabilità. L’imputato era stato trovato, alle ore 19:00, presso il campo sportivo ove a suo dire era autorizzato a lavorare, mentre formalmente la prestazione avrebbe dovuto svolgersi altrove.

La Corte rileva che la difesa aveva prodotto contratti di lavoro successivi ai fatti, ritenuti irrilevanti. Tuttavia la mail del datore di lavoro, oggetto dei motivi aggiunti non esaminati, dava atto che nel contratto erroneamente non era stato indicato che l’attività si sarebbe svolta in luogo diverso dalla sede della società. Parimenti non risultano acquisiti gli atti del magistrato di sorveglianza, pur richiamati nell’imputazione e nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

Da ciò deriva che il giudizio di colpevolezza va adeguatamente motivato anche quanto all’elemento psicologico, poiché non può valere un automatismo probatorio quando si accerti che la prestazione avrebbe dovuto svolgersi in sede diversa e che l’errore sia imputabile al tenore della richiesta avanzata ai giudici o ad approssimazioni del provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata è, su tali profili, carente e approssimativa.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che le precedenti condanne per rapina non denotano l’abitualità nel reato di evasione. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, con riguardo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo. Dopo la riforma del 2022 rileva anche la condotta successiva al reato, nella specie del tutto pretermessa, sebbene l’imputato avesse positivamente concluso l’affidamento in prova. Nel nuovo giudizio la Corte dovrà riesaminare anche il trattamento sanzionatorio e l’applicazione della pena sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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