Giudicato cautelare interno e limiti del ricorso avverso la sentenza di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 4143 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio avverso il provvedimento cautelare, l’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. preclude l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio per i motivi già decisi dalla Corte di cassazione, sui quali si forma giudicato interno. La norma, espressione del principio di tendenziale irrevocabilità delle decisioni di legittimità, è funzionale a evitare la perpetuazione dei giudizi e a realizzare la certezza delle situazioni giuridiche, risultando conforme all’art. 111 Cost. Il giudice del rinvio, dal canto suo, si uniforma ai principi dettati dalla Corte quando colma la lacuna motivazionale in ordine al periculum in mora e ridetermina il prezzo del reato depurandolo dalle somme destinate all’Erario.

Il Fatto

Il Tribunale di Oristano, in riforma di un provvedimento del G.i.p., aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a confisca dei saldi di quattro conti correnti, oltre al sequestro per equivalente in caso di incapienza, in relazione a un presunto prezzo di reati corruttivi.

Dopo un primo annullamento con rinvio, il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 22.05.2024, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro fino alla concorrenza di un importo rideterminato. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento per cassazione, deducendo cinque motivi, tra cui la mancata valutazione del periculum in mora, la violazione del ne bis in idem e il difetto di motivazione sulla quantificazione del prezzo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e, per questo, inammissibile. La Corte esamina separatamente i motivi, distinguendo quelli che attengono all’inosservanza delle indicazioni impartite in sede di rinvio da quelli che ripropongono doglianze già decise.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale valutato in concreto il periculum in mora. Il rilievo è palesemente infondato: il Tribunale ha colmato la lacuna motivazionale, indicando con argomentazioni articolate su tre profili l’attuale pericolo di dispersione delle somme.

La Corte valorizza, in particolare, il carattere fungibile dei beni in sequestro, la presenza di un conto presso una banca estera e le dichiarazioni raccolte in interrogatorio, da cui emergeva che taluni pagamenti non erano stati ancora corrisposti e che il ricorrente ne aveva sollecitato il saldo tramite un prestanome.

Anche il quinto motivo, relativo alla quantificazione del prezzo del reato, è manifestamente infondato: il ricorrente non si confronta con le statuizioni del Tribunale che, in osservanza delle indicazioni di legittimità, ha decurtato dall’importo originario l’I.v.a. e le detrazioni per Ires e Inarcassa, in quanto somme destinate all’Erario.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono dichiarati inammissibili perché già proposti con il precedente ricorso e decisi dai giudici di legittimità, con conseguente formazione di giudicato interno. L’esame è precluso dall’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio solo per motivi non riguardanti i punti già decisi o per inosservanza dell’art. 627, comma 3.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 136 del 1972, n. 21 del 1982 e n. 294 del 1995) e la pronuncia di legittimità Sez. 2, n. 41461 del 2004, che riconoscono nella norma la finalità di impedire la rimessione in discussione del decisum della Cassazione attraverso l’impugnazione del provvedimento del giudice di rinvio. Alla inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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