Abitualità della frequentazione di pregiudicati e reformatio in peius (Cass. pen. Sez. VII n. 4623 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 è configurabile soltanto in presenza di una abitualità o serialità di comportamenti, risultante da plurimi e stabili contatti e frequentazioni con persone pregiudicate. Non integra la fattispecie l’incontro occasionale o sporadico, dovendosi accertare il numero e la frequenza delle frequentazioni. Quanto al primo motivo, il giudice d’appello che, diversamente qualificando il fatto, proceda alla reformatio in peius della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011. L’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, aveva violato le relative prescrizioni associandosi a persone pregiudicate in un periodo compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la mancata effettuazione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancanza di abitualità della frequentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo. Sul punto richiama l’orientamento, qui ribadito, secondo cui il giudice d’appello che, diversamente qualificando il fatto, proceda alla reformatio in peius non è tenuto, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, quando si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse. Richiama sul punto Sez. II n. 3129 del 2023. Nel caso concreto il giudice di appello si è limitato a una diversa valutazione della medesima piattaforma probatoria: il motivo è manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. La fattispecie implica un’abitualità o serialità di comportamenti ed è configurabile solo in caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati. Il collegio richiama Sez. I n. 14149 del 2020, Sez. I n. 53403 del 2017 e Sez. I n. 27049 del 2017.
I giudici di merito si sono attenuti a tale principio: hanno illustrato il numero degli incontri e la loro frequenza, soffermandosi sulle circostanze che hanno consentito di ricostruire l’abitualità degli stessi. A fronte di tali logiche e lineari motivazioni il ricorrente ha opposto argomenti meramente confutativi e di merito, insistendo sulla natura occasionale e non abituale degli incontri.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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