L’omesso rilievo della prescrizione è errore revocabile (Cass. pen. Sez. 1 n. 16198 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo derivante da una svista in cui sia incorsa la Corte di cassazione, non in un errore di valutazione giuridica o di apprezzamento del materiale probatorio. È pertanto emendabile con il rimedio straordinario l’omesso rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità, qualora la questione non sia stata oggetto di alcun esame e il ricorso sia stato rigettato nel merito e non dichiarato inammissibile. La maturazione del termine di prescrizione, successiva alla sentenza di appello e antecedente alla decisione di cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva dalla Corte di appello per i delitti di ragion fattasi e lesioni, aveva proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Quinta Sezione penale con sentenza del 25 giugno 2025. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la Corte di legittimità non aveva rilevato la sopravvenuta causa estintiva della prescrizione, maturata il 5 gennaio 2025, e che aveva erroneamente interpretato il contenuto del verbale di udienza in relazione a una dedotta nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha preliminarmente delimitato l’ambito applicativo dell’errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il rimedio è esperibile esclusivamente avverso gli errori percettivi, derivanti da una svista o da un equivoco in cui sia incorsa la Corte di cassazione, e non contro errori di interpretazione di norme giuridiche o di valutazione degli elementi probatori.
Con specifico riferimento alla prescrizione, la Corte ha precisato che l’omesso rilievo della causa estintiva è deducibile come errore di fatto solo quando la questione non sia stata esaminata, emergendo chiaramente che la mancata applicazione non sia frutto di un autonomo percorso decisorio. Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, riscontrata negli atti, dalla quale risulta l’intervenuta maturazione del termine massimo di sette anni e sei mesi, computato tenuto conto del tempus commissi delicti e del periodo di sospensione emergenziale, con conseguente estinzione del reato prima della decisione di legittimità.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 159, comma 2, cod. pen., come novellata dalla legge n. 103/2017, in quanto la causa di sospensione ivi prevista opera solo per i reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Ha inoltre precisato che il rigetto del ricorso di legittimità, e non la declaratoria di inammissibilità, non preclude la rilevabilità d’ufficio della prescrizione.
Quanto al secondo errore denunciato, la Corte lo ha ritenuto non emendabile, poiché la Quinta Sezione non era incorsa in una svista, ma aveva interpretato il verbale di udienza, escludendo la deduzione della violazione del termine a comparire e ritenendo sanata la nullità a regime intermedio. Trattandosi di un’autonoma valutazione giuridica, la questione è estranea al perimetro dell’errore percettivo. La Corte ha pertanto revocato la sentenza di legittimità e ha disposto l’annullamento senza rinvio della pronuncia di appello per intervenuta prescrizione, confermando la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
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Nota della Redazione
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