Foglio di via obbligatorio, sindacato del giudice penale limitato alla legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 4624 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il sindacato del giudice penale sul provvedimento del Questore non può tradursi in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dall’autorità amministrativa. Esso deve riguardare la verifica della conformità dell’atto alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Il controllo incidentale resta pertanto circoscritto all’evidenza di abuso del potere discrezionale, non estendendosi al merito della scelta amministrativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro per anni tre, disposta con provvedimenti del Questore. L’imputato era stato fermato più volte nel territorio comunale vietato.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo a monte, chiedendo in sostanza una nuova valutazione dei profili personologici posti a fondamento del giudizio di pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva che il profilo contestato ha già formato oggetto di specifica motivazione da parte del giudice di appello. Quest’ultimo, rispondendo al correlato motivo di impugnazione, ha chiarito che il giudice non può estendere il proprio sindacato al merito dell’atto amministrativo, potendone verificare soltanto la conformità alle prescrizioni di legge.

Il controllo è dunque ammesso con specifico riferimento al rispetto dell’obbligo di motivazione sulla pericolosità del soggetto. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza che individua nell’evidenza di abuso del potere discrezionale il confine del controllo incidentale, escludendo la ricorrenza di tale condizione patologica dell’atto.

La Suprema Corte osserva che tale profilo della motivazione non è stato oggetto di specifica contestazione. Il ricorrente ha piuttosto sollecitato una rinnovata valutazione dei profili personologici dell’imputato per contestare la legittimità dell’atto, senza però censurare le condizioni che consentono il limitato sindacato del giudice penale sul provvedimento del Questore.

Il Collegio ribadisce che l’orientamento applicato dalla Corte di appello costituisce arresto consolidato. Si richiama il principio per cui, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice — senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità — deve riguardare la verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui si desume la pericolosità (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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