Ricorso straordinario per cassazione e onere di allegare la prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 2601 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. che deduce l’omesso rilievo d’ufficio, da parte del giudice di legittimità, della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l’intervenuta maturazione del termine di legge. L’errore di fatto oggetto del rimedio consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia inciso sul processo formativo della volontà determinando una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. L’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato.
Il Fatto
Un imputato, condannato per il reato di cui all’art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 2002 per aver guidato un’autovettura senza patente, con l’aggravante della condotta reiterata nel biennio, ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, decidendo sul precedente ricorso, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Lecce, limitatamente alla sostituzione della pena della reclusione con quella della multa, disposta con la sostituzione della pena detentiva con ammenda, rigettando nel resto.
Con il ricorso straordinario, proposto attraverso il difensore, l’imputato ha denunciato l’errore di fatto decisivo in cui la Corte sarebbe incorsa per l’omessa valutazione del decorso del termine complessivo di prescrizione, pari ad anni cinque trattandosi di contravvenzione, sostenendo che si sarebbe dovuto dichiarare estinto il reato, commesso il 13 ottobre 2017, rilevando d’ufficio la prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalle Sezioni Unite n. 16103 del 2002: nel giudizio di legittimità l’errore oggetto del rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e idoneo a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Su questa base la Corte ricorda che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso straordinario che deduca l’omesso rilievo d’ufficio della prescrizione quando il ricorrente non offra compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri l’intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. V n. 12093 del 2021). In quella sede è stato precisato che l’accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l’errore di percezione denunciato.
La Corte richiama inoltre la necessità di considerare, ai fini del computo del termine, non solo il decorso del tempo dalla commissione del reato, ma anche le eventuali cause di interruzione e di sospensione. Tra queste rileva la causa introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prevede una ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di quello di cassazione, per un massimo di un anno e sei mesi per fase, per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017. Sul punto le Sezioni Unite, all’udienza del 12 dicembre 2024, hanno statuito che la disciplina dell’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il ricorso non consente di valutare l’eventuale errore percettivo, perché non fornisce compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostra la maturazione del termine di legge. Il ricorrente si limita a ritenere prescritto il reato sulla base del mero computo del termine, senza prendere posizione sulle cause di sospensione e trascurando del tutto l’applicabilità del regime giuridico della legge n. 103 del 2017. La mancanza di tali indicazioni rende il ricorso generico, privo di concreti riferimenti a un eventuale errore percettivo nel computo della prescrizione.
Il ricorso è dunque inammissibile. Da tale declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento della somma, equitativamente fissata, in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 625-bis c.p.p. – Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto