Continuazione esecutiva e autonomia del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 4631 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento del vincolo, anche in sede di esecuzione, esige una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, causali, modalità della condotta, sistematicità — e richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. L’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia adeguata e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati oggetto di due sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il diniego sulla distanza temporale tra i fatti e sulla carenza di elementi dai quali desumere l’unicità del disegno, anche con riguardo al luogo di commissione delle condotte.

La questione approda in legittimità perché il ricorrente deduce l’erroneità della valutazione operata in sede esecutiva, chiedendo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII muove dal consolidato inquadramento dell’istituto. L’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’art. 81, secondo comma, cod. pen., esige che l’agente abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, senza che rilevi la generale propensione alla devianza. Richiama sul punto Sez. I n. 15955 del 2016 e Sez. II n. 10033 del 2022.

La Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori e che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare singoli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Richiama Sez. Un. n. 28659 del 2017.

Quanto alla prova del medesimo disegno, rilevano l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. Non è necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche in presenza di alcuni soltanto, purché significativi. Sul punto sono richiamate Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008 e Sez. II n. 10539 del 2023.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione sulla base della distanza temporale tra i fatti e dell’assenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno. La Corte reputa persuasivo il rilievo sulla natura fittizia dell’estensione del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 alla data della sentenza di condanna di primo grado: da ciò deriva una distanza temporale tra i fatti incompatibile con la continuazione.

Il ricorrente, a fronte di tali lineari considerazioni, articola un unico motivo meramente rivalutativo degli aspetti già esaminati dal giudice, omettendo l’indicazione dell’elemento fattuale asseritamente espunto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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