Evasione e legittimità dell’arresto facoltativo per violazione degli obblighi comunicativi (Cass. pen. Sez. 6 n. 3046 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione, l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 cod. proc. pen. è legittimo quando la violazione degli obblighi inerenti alla misura cautelare sia inequivoca e non giustificabile. La comunicazione alla centrale operativa del proprio allontanamento, effettuata solo dopo essere stati individuati e fermati dalla polizia giudiziaria, non integra un adempimento tardivo neutralizzante ma costituisce elemento a conferma della volontaria e consapevole violazione delle prescrizioni. La valutazione del giudice del riesame circa la sussistenza dei presupposti per la convalida dell’arresto deve pertanto considerare l’intero quadro indiziario, senza attribuire rilievo scriminante a circostanze sopravvenute determinate dall’intervento degli agenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia non aveva convalidato l’arresto di un soggetto, indagato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., ritenendo non giustificato l’arresto facoltativo operato dalla polizia giudiziaria. Il Giudice aveva valorizzato, a favore del prevenuto, la circostanza che questi avesse comunicato alla centrale operativa la propria uscita da casa, sebbene in orario non significativamente divergente da quello di partenza del mezzo pubblico utilizzato per raggiungere il luogo autorizzato.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 381 e 391, comma 4, cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione. Il PM evidenziava che l’avviso era stato dato solo dopo che l’indagato era stato individuato dai militari in un locale pubblico, a due chilometri dal servizio che avrebbe dovuto raggiungere, e dopo essersi allontanato dall’abitazione con un considerevole anticipo rispetto all’orario consentito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando la valutazione illogica operata dal Tribunale. Il giudice di merito aveva, infatti, valorizzato a favore dell’arrestato una comunicazione effettuata solo dopo l’intervento della polizia giudiziaria, omettendo di considerare la palese violazione dell’obbligo comunicativo, che costituiva il presupposto per la corretta verifica del rispetto delle prescrizioni imposte. Detta comunicazione tardiva non poteva in alcun modo essere considerata sintomatica di un atteggiamento collaborativo o di una mera irregolarità formale.
La Corte ha altresì censurato come manifestamente illogica la valutazione inerente alla limitata deviazione dal percorso autorizzato. L’allontanamento dal luogo di cura e la presenza dell’indagato in un esercizio pubblico, in un orario sensibilmente antecedente a quello in cui avrebbe dovuto trovarsi presso la struttura, in considerazione anche del tempo necessario per il tragitto, configuravano una condotta inequivocabilmente incompatibile con le prescrizioni cautelari e tale da integrare gli estremi del reato di evasione.
Conseguentemente, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, affermando che l’arresto era stato legittimamente eseguito in flagranza del reato di evasione. La decisione ribadisce il principio secondo cui, in sede di convalida, il giudice deve valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base della sussistenza di indizi di reato e dei presupposti normativi, senza attribuire valenza scriminante a comportamenti posti in essere solo in conseguenza dell’attività di controllo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 391 c.p.p. – Udienza di convalida