Richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni generica e inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 16658 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la richiesta difensiva di acquisizione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., deve essere specifica e non meramente esplorativa. La nuova disciplina delle intercettazioni, che prevede la conservazione degli atti nell’archivio digitale e la facoltà di accesso della difesa ex art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen., non esclude che il tribunale del riesame possa essere sollecitato alla verifica di legittimità dei predetti decreti, ma la richiesta generica, priva di riferimenti a possibili cause di inutilizzabilità, ne legittima il rigetto senza che ne derivi la lesione di uno specifico interesse tutelato rilevabile in sede di legittimità. È inammissibile il motivo di ricorso che sottoponga alla Corte censure sul merito non devolute al giudice del riesame.

Il Fatto

Con ordinanza del 15 settembre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990 e 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990, aggravati ai sensi dell’art. 110 cod. pen.

Il Tribunale di Lecce, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza genetica. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo, con quattro motivi, la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 309 comma 5 e 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., nonché agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi di impugnazione.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica, in quanto la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni era stata formulata in termini palesemente esplorativi. Richiamando il principio espresso da Sez. 6, n. 24968 del 23/05/2025, la Suprema Corte ha precisato che la facoltà di accesso all’archivio digitale, riconosciuta dall’art. 89-bis, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., consente alla difesa di verificare la regolarità dell’attività captativa e di identificare le specifiche intercettazioni per le quali siano configurabili cause di inutilizzabilità, delimitando così l’ambito del controllo del giudice del riesame.

Quanto al secondo motivo, concernente l’asserita tecnica del “copia-incolla” dell’ordinanza cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero, la Corte ne ha rilevato l’aspecificità, non avendo il ricorrente allegato la richiesta del pubblico ministero e non avendo introdotto elementi di novità critica rispetto alla motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato l’autonoma valutazione del giudice per ogni singolo capo di imputazione.

Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte aspecifico, con riferimento al principio secondo cui la mancata devoluzione al giudice del riesame delle questioni relative alla sussistenza del reato associativo ne preclude l’esame in sede di legittimità. Le restanti censure, relative alla valutazione degli elementi indiziari, sono state ritenute finalizzate a una rivalutazione del merito, non essendo stato denunciato un travisamento della prova.

Il quarto motivo è stato infine giudicato manifestamente infondato, avendo il Tribunale adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura sulla base della gravità del titolo di reato associativo e della stabile partecipazione dell’indagato all’associazione, tale da fondare una presunzione relativa di pericolosità non superabile con la sola applicazione degli arresti domiciliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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