Inammissibile il ricorso sul reato di violazione della sorveglianza speciale (Cass. pen. Sez. VII n. 4629 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per novità e genericità, il motivo di ricorso che solleciti una valutazione mai proposta nei gradi di merito e che censuri la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità sulla base di un asserito «grave disagio», non meglio specificato. La ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, che descriva una condizione di piena lucidità e un’assunzione volontaria di sostanze stupefacenti, è incompatibile con la invocata esimente. È altresì inammissibile la censura sull’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., quando si risolva in una rivalutazione di profili di merito insindacabilmente valutati dal giudice di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’08.07.2024, aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’imputato era sottoposto alla misura di prevenzione per tre anni, con divieto di allontanarsi dall’abitazione senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e con obblighi di orario di rientro e di uscita, e in diverse occasioni, tra l’agosto e il dicembre 2021, non era stato trovato presso il proprio domicilio.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la ricorrenza dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La questione giunge così davanti alla Sezione VII penale in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il motivo relativo allo stato di necessità sollecita una valutazione inedita, mai sollevata nelle fasi di merito. Dalla sentenza impugnata, infatti, non risulta che l’esimente abbia formato oggetto di uno specifico motivo di appello: la censura è quindi inammissibile perché introduce un profilo estraneo al thema decidendum dei gradi precedenti.

La Sezione non si limita, però, al rilievo di novità. Osserva che la ricostruzione complessiva della decisione di appello contiene una rappresentazione fattuale del tutto incompatibile con la sussistenza dell’esimente: il giudice di merito aveva descritto una condizione di totale lucidità del ricorrente, la cui assunzione di sostanze stupefacenti era stata qualificata come volontaria. Un tale quadro esclude in radice il requisito dell’inevitabilità del pericolo e della coazione che fonda la causa di giustificazione.

La censura risulta per di più espressa in termini estremamente generici, essendo stata sostenuta con il riferimento a una condizione di «grave disagio», priva di qualsiasi specificazione idonea a sostenerne la fondatezza. La genericità del motivo ne conferma l’inammissibilità.

Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che anche il motivo sull’esclusione della particolare tenuità del fatto è meramente rivalutativo di valutazioni insindacabilmente compiute dal giudice di merito. Questi aveva escluso la causa di non punibilità in ragione della particolare gravità della condotta, delle ragioni di sicurezza poste a fondamento del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza e della reiterazione di condotte analoghe. A tali argomenti il ricorrente ha opposto soltanto elementi oggettivi in chiave meramente confutativa, senza scalfire l’apprezzamento di merito.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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